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Il capitale sociale nelle s.p.a


Il nostro legislatore non indica una definizione di capitale sociale né indica a quali particolari funzioni debba assolvere.
Perciò la sua nozione e le sue funzioni si devono evincere dalle numerose disposizioni di cui è oggetto.
Di capitale sociale se ne parla in materia di disciplina delle snc e pertanto vi sono degli aspetti che si attengono anche alla spa:
-è vietato ai soci di distribuire utili in presenza di perdite pregresse.
-prima dello scioglimento della società è impedito ai soci di riappropriarsi dei conferimenti destinati al perseguimento dello scopo sociale.
Il capitale sociale può essere interpretato come quel surplus attivo nel patrimonio della società tale da garantire in ogni momento che la differenza tra attività e passività sia almeno pari e comunque non inferiore ad un determinato ammontare:il capitale sociale.
Sul piano quantitativo l'ammontare del capitale sociale è fissato nell'atto costitutivo e successivamente può essere modificato sia in aumento che in diminuzione.
è necessario che il capitale minimo affinchè si possa costituire una spa sia fissato a 120000 euro salvo che disposizioni speciali non aumentino tale soglia minima.
I conferimenti eseguiti dai soci e gli acquisti di crediti o beni nei 2 anni successivi alla costituzione della società vengono assoggettati alla stima da parte di un esperto.
Sul piano qualitativo il legislatore opera una selezione dei conferimenti che possono concorrere a formare il capitale sociale scartando quelli che mal si prestano a garantirne l'integrità.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o i servizi.
Al fine della conservazione di tale surplus iniziale ossia del rapporto costante tra capitale e patrimonio netto intervengono delle norme a tutela:
-in presenza di una perdita di capitale non si può provvedere alla distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o diminuito in maniera corrispondente.
La riduzione del capitale diviene obbligatoria ogni qualvolta le perdite determinano una differenza  tra capitale e patrimonio netto superiore ad un terzo.
-lo scioglimento della società si determina qualora il surplus attivo della società scenda al di sotto del limite previsto dal legislatore.
In virtù di questa regola la società viene posta in liquidazione a scopo precauzionale a prescindere dalla sua effettiva incapacità di continuare l'attività produttiva.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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