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La costituzione delle s.p.a.


La spa può essere costituita da da uno o più soci fondatori;nel primo caso per mezzo di un atto unilaterale,nel secondo per mezzo di un contratto (art 2328).
in ogni caso il procedimento che conduce alla nascita della società si compone di due fasi:
-stipulazione dell'atto costitutivo.
-iscrizione dell'atto nel registro delle imprese;con il perfezionamento di questa fase la società acquista personalità giuridica e viene ad esistenza come un soggetto giuridico autonomo(art 2331).
Si può arrivare alla stipulazione dell'atto costitutivo attraverso una duplice modalità:
-stipulazione simultanea:è la più utilizzata e si caratterizza per la simultanea stipulazione dell'atto costitutivo e per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale da parte dei fondatori (art 2334).
-stipulazione per pubblica sottoscrizione:si articola in un procedimento finalizzato a sollecitare il pubblico dei risparmiatori a sottoscrivere il capitale sociale iniziale.
La pubblica sottoscrizione si suddivide in 4 fasi:nella prima i promotori dell'iniziativa promuovono un programma della costituenda società in cui fissano le principali disposizioni dell'atto costitutivo;nella seconda il pubblico dei risparmiatori può sottoscrivere azione della medesima società e versando almeno un quarto del conferimento;nella terza si convoca e si svolge l'assemblea dei sottoscrittori che nomina i primi componenti degli ogani sociali;nell'ultima si procede alla stipulazione dell'atto costitutivo.
Deposito e iscrizione dell'atto costituivo nel registro delle imprese: qualunque sia il modo scelto per la stipulazione dell'atto costitutivo per giungere a questa fase è necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale e che sia versato almeno un quarto dei conferimenti in denaro o l'intero conferimento in caso di unico fondatore o che si integralmente liberato il conferimento in natura e sia per esso presentata la relazione giurata.
é necessario che il contenuto dell'atto passi il vaglio del notaio in qualità di pubblico ufficiale rogante, costui procederà alla stipulazione dell'atto solo se accerterà che le clausole volute da socio o dai soci fondatori sono conformi allo statuto legale delle spa.
Una volta avvenuta la stipulazione il notaio dovrà provvedere a depositare l'atto costitutivo nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilità la sede della società,allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni per la costituzione.
Ciò deve essere fatto entro 20 giorni dalla data della stipulazione o dalla data del rilascio delle autorizzazioni amministrative che per legge devono essere rilasciate dopo la stipulazione dell'atto costitutivo.
In luogo del notaio rogante possono provvedere al deposito gli amministratori della società e se anche costoro non vi provvedono ciascun socio può farlo a spese della società.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente l deposito dell'atto costituivo e a quel punto l'ufficio del registro delle imprese deve limitarsi a verificare la regolarità formale della documentazione prodotta in occasione del deposito.
La stipulazione dell'atto costituivo produce effetti giuridici,pur non comportando l'avvenuta esistenza della società:vincola i soci fondatori all'accordo sociale e vincola le somme versate da costoro a titolo di conferimento.
Tali somme non potranno essere consegnate agli amministratori delle società prima che il procedimento di costituzione si sia definitivamente perfezionato e tanto meno potranno essere restituite ai soci conferenti a meno che non sia decorso il termine dei 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo.


Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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s.p.a.