Skip to content

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria delle s.p.a.


Le deliberazioni che non siano conformi alle regole legali o statutarie sono invalide e l'invalidità può comportare la nullità o l'annullabilità della decisione.
-Annullabilità delle deliberazioni:la violazione delle regole legali o statutarie che disciplinano il procedimento di formazione della deliberazione ne comporta di norma l'annullabilità.
La disciplina dell'annullabilità ha un campo di applicazione residuale in quanto trova applicazione per tutti quei vizi non sanzionati da nullità.
-Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.
La legittimazione ad impugnare è consentita esclusivamente a coloro che hanno diritto di voto nella delibera.
Inoltre il legislatore ha disposto che il socio titolare di azioni che attribuiscono diritto di voto ma privo del relativo esercizio ,in quanto le azioni sono gravate da vincolo,possa impugnare la deliberazioni assebleare.
L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5% nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. 
Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
-I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.
 La deliberazione non può essere annullata:
Per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
-per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
-per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.