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Classificazione dei diritti reali e prime connotazioni giuridiche della proprietà



Classifichiamo i DIRITTI REALI: diritto reale per eccellenza è la PROPRIETA’ (IUS RE PROPRIA). La proprietà è il diritto più esteso, gli altri diritti reali sono definiti diritti reali sulla cosa altrui aventi contenuto inferiore rispetto alla proprietà. I diritti reali su cosa altrui sono distinti a loro volta in DIRITTI REALI DI GODIMENTO e DIRITTI REALI DI GARANZIA. I primi attribuiscono ad un soggetto il diritto di godere di un bene, diritto non equiparabile alla proprietà. I diritti reali di garanzia conferiscono al titolare un diritto di garanzia di un diritto di credito. In altri termini chi è titolare di un diritto di garanzia non può diventare proprietario di quel bene nel caso in cui il credito rimanga insoddisfatto. Per esempio: la banca mi concede un mutuo di un tot e quindi sarò tenuto a restituire tale cifra, ma prima di ottenerlo essa chiede una garanzia reale (IPOTECA, su bene immobile) o (PEGNO, su un bene mobile). Che significa dire che il credito è garantito da pegno od ipoteca? La garanzia consiste nel fatto che il creditore garantito ha un diritto di prelazione sul ricavato della vendita di quel bene cioè se un soggetto è inadempiente alle proprie obbligazioni, il creditore si può soddisfare aggredendo il suo patrimonio. E’ bene tener presente che tutti i creditori sono PARTI in un piano paritario (PAR CONDICIO CREDITORIA).
Si può verificare che il ricavato dalla vendita non soddisfi tutti i creditori per cui dovranno sopportare la relativa perdita in proporzione tra i vari creditori detti CHIROGRAFARI (non assistiti da alcuna garanzia); vi può essere qualche creditore privilegiato che ha una garanzia su un qualche bene del debitore. Quel bene su cui è costituita la garanzia nel momento in cui è venduto, avrà un importo liquido e su questo il soggetto titolare della garanzia avrà diritto a soddisfarsi per primo. Se quel bene è venduto per 200 e la banca aveva un credito di 100, intascherà 100 più gli interessi ed il restante sarà spartito tra i vari creditori. La proprietà è il diritto reale più ampio; il proprietario ha il diritto di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo (art. 832).
Chi è proprietario ha il diritto di escludere gli altri (IUS EXCLUDENDI ALIOS). La proprietà, come gli altri diritti reali, è un diritto assoluto (POSSONO ESSERE FATTI VALERE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE A DIFFERENZA DEI DIRITTI DI CREDITO ESERCITABILI SOLO VERSO ALCUNI). Il proprietario, inoltre, come il titolare di un altro diritto reale minore non ha bisogno della cooperazione di altri soggetti per soddisfare i suoi interessi, il proprietario trae direttamente dal bene la sua utilità (IMMEDIATEZZA DEI DIRITTI REALI).
Ci sono limiti sanciti nel godimento della proprietà secondo quanto previsto dall’art. 832; nella nostra Costituzione all’art. 42 si cita al secondo comma la proprietà privata e se ne disciplinano l’uso ed il godimento. Il proprietario non può arrecare molestia ad altri pur esercitando il suo diritto reale. Sono vietate le immissioni sonore od olfattive al proprietario. La proprietà può essere limitata fino al suo estremo, al punto che un soggetto possa essere privato della proprietà; la proprietà può essere espropriata per pubblico interesse. Il soggetto espropriato riceverà una giusta indennità per l’atto subito.

Tratto da DIRITTI REALI di Giuseppe Rondinone
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