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Il trasferimento d’azienda

La definizione di azienda


L’azienda è definita dal codice civile come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Quindi esiste una differenza sostanziale fra azienda e impresa. L’azienda è un complesso di beni utilizzati dall’imprenditore; l’impresa è l’attività esercitata dallo stesso. Compongono l’azienda, in particolare, i locali nei quali viene svolta l’attività d’impresa, i macchinari, le attrezzature, le materie prime, le merci, i prodotti finiti, ecc. L’azienda è quindi costituita da un insieme di beni eterogenei che subisce modificazioni qualitative e quantitative nel corso dell’attività d’impresa. I beni che compongono l’azienda possono essere mobili o immobili, materiali o immateriali, fungibili o infungibili. Il complesso di beni che costituisce l’azienda è peraltro caratterizzato da unità di tipo funzionale, nel senso che i beni costituenti l’azienda nel loro complesso sono unitariamente destinati all’esercizio dell’attività d’impresa.
Un carattere particolare dell’azienda che ne costituisce anche un elemento qualificante è rappresentato dall’avviamento; infatti, normalmente, il valore economico del complesso di beni che costituiscono l’azienda è superiore alla somma dei valori dei singoli beni. Tale maggior valore costituisce per l’appunto l’avviamento. Si opera generalmente una distinzione fra avviamento oggettivo e avviamento soggettivo, poiché l’avviamento stesso dipende sia da fattori oggettivi sia da fattori soggettivi. L’avviamento oggettivo è ricollegabile al complesso dei beni che costituiscono l’azienda e permane anche al mutare della persona dell’imprenditore. L’avviamento oggettivo è costituito da numerosi fattori che sono, per esempio, la capacità del complesso dei beni che costituiscono l’azienda di consentire una produzione a costi competitivi sul mercato, oppure, la capacità di attrarre la clientela o, ancora, l’affidamento dei mercati finanziari. Al contrario, l’avviamento soggettivo è legato alla persona dell’imprenditore ed evidentemente viene meno al mutare della persona dell’imprenditore stesso. La disciplina relativa all’azienda è contenuta in un solo articolo del codice civile ed in particolare l’art. 2555 c.c. Le altre norme contenute nel codice civile relative all’azienda sono interamente dedicate al trasferimento d’azienda.
Come si è detto l’azienda è costituita da un insieme di beni composito ed eterogeneo. Assume quindi rilevanza la destinazione funzionale impressa dall’imprenditore ai beni stessi. Infatti a nulla rileva il titolo giuridico reale od obbligatorio che legittima l’imprenditore ad utilizzare il bene, ma è determinante la destinazione dei beni stessi all’attività d’impresa. Pertanto, non rientrano nel compendio aziendale i beni non destinati all’attività d’impresa come, ad esempio, l’abitazione di proprietà dell’imprenditore, mentre vi rientrano beni di proprietà di soggetti terzi impiegati nell’attività d’impresa come, ad esempio, i locali in locazione o i materiali in leasing. Potrebbe accadere che l’imprenditore gestisca più imprese distinte ed in tale caso sarebbero enucleabili più aziende o più rami d’azienda. Così, ad esempio, un’impresa che abbia ad oggetto la vendita di materiale di cancelleria, da una parte, e la vendita di abiti femminili, dall’altra, sarebbe caratterizzata dalla presenza di due distinti rami d’azienda. Afferiscono all’azienda anche altri elementi quali, ad esempio, i rapporti contrattuali stipulati per l’esercizio dell’impresa come, ad esempio, i contratti di lavoro dipendente, i contratti di somministrazione di energia elettrica, gas, ecc., nonché i crediti e i debiti correlati con l’azienda stessa. È opinione corrente che l’azienda comprenda soltanto i beni di cui l’imprenditore si avvale per l’esercizio dell’impresa mentre i contratti in corso, i crediti e i debiti non rientrino nella nozione di azienda in senso stretto. Tale opinione è confortata dal dato normativo che prevede una disciplina particolare per i contratti pendenti e per la successione nei crediti e nei debiti aziendali.

Definizione di trasferimento d’azienda


Il trasferimento d’azienda può avvenire attraverso l’utilizzo di negozi giuridici differenti. Così, ad esempio, il trasferimento d’azienda può essere a titolo definitivo, ad esempio con la vendita, o temporaneo, come ad esempio nell’affitto d’azienda. Il trasferimento d’azienda può essere attuato con un atto unilaterale, ad esempio la donazione, o con un contratto, ad esempio di nuovo la cessione d’azienda. Il trasferimento d’azienda è disciplinato da norme speciali spesso derogatorie della disciplina di diritto comune. Tale disciplina peculiare è ispirata dalla finalità di favorire la conservazione dell’unità economica dell’azienda. In altri termini la disciplina è volta a tutelare l’interesse generale alla circolazione dell’azienda come complesso unitario e al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità dell’azienda stessa.


Oggetto e forma del contratto di trasferimento d’azienda


Come si è detto, l’azienda può formare oggetto di negozi traslativi differenti. In particolare può formare oggetto di cessione, conferimento in società, donazione, usufrutto o di affitto1. È importante, prima di parlare di trasferimento d’azienda, stabilire se i beni che formano oggetto di un atto dispositivo dell’imprenditore costituiscano o meno un’azienda oppure se non si tratti semplicemente del trasferimento di singoli beni aziendali. La soluzione al problema è data dalla capacità o potenzialità produttiva del complesso dei beni che formano oggetto di disposizione. Se il complesso dei beni è in grado di produrre beni o servizi è corretto etichettare il trasferimento come trasferimento d’azienda; se il complesso dei beni trasferiti non è in grado di produrre beni o servizi ci si trova in presenza di un trasferimento di singoli beni. È importante sottolineare che il complesso dei beni che formano oggetto di trasferimento può essere qualificato come azienda anche se la capacità produttiva del complesso dei beni è soltanto potenziale. E così, si è in presenza di un’azienda anche quando non siano ricomprese nel complesso di beni le materie prime, ad esempio, o altri fattori produttivi necessari per far funzionare l’azienda stessa. È opinione corrente che la qualificazione dell’atto dispositivo sia un trasferimento d’azienda o un trasferimento di singoli beni indipendentemente dalla qualificazione fatta dai contraenti nell’atto negoziale. Capita spesso, infatti, che per motivi fiscali si mascheri un trasferimento d’azienda con il trasferimento di singoli beni, magari in tranche successive.
In ordine alla forma del contratto di trasferimento d’azienda si opera una distinzione fra forma necessaria per la validità del contratto, forma richiesta ai fini probatori e forma richiesta per l’iscrizione nel registro delle imprese. La forma è uno degli elementi essenziali del contratto, quindi il mancato rispetto della forma richiesta dalla legge per la validità del contratto comporta la nullità del contratto stesso. Ad esempio, per il trasferimento dei beni immobili e dei beni mobili registrati la forma richiesta per la validità del contratto è quella scritta. Pertanto, il contratto di cessione di un’immobile, ad esempio di un appartamento, è nullo se stipulato in forma verbale.
Per il trasferimento d’azienda la forma richiesta ai fini della validità del contratto è libera, fatto salvo il caso in cui rientrino nel compendio aziendale beni immobili o beni mobili registrati, nel qual caso la forma richiesta è quella scritta. Pertanto il contratto di cessione di un’azienda composta esclusivamente da beni mobili non registrati può essere stipulato anche in forma verbale.
Per quanto riguarda, invece, la forma richiesta a fini probatori, il codice civile prescrive la forma scritta. Pertanto, il contratto di trasferimento d’azienda può essere provato soltanto per iscritto. Di conseguenza un contratto di trasferimento d’azienda comprendente esclusivamente beni mobili non registrati e stipulato in forma verbale è perfettamente valido ma non può essere provato in giudizio.
Relativamente alla forma richiesta ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese il codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. L’atto pubblico è l’atto redatto con l’assistenza del notaio (cioè l’atto rogato dal notaio), la scrittura privata autenticata è un contratto scritto con le firme autenticate dal notaio. In definitiva, poiché il contratto di trasferimento d’azienda è soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese e la forma richiesta per l’iscrizione è quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nella pratica si adotterà sempre una delle due forme anche nel caso in cui non rientrino nel compendio aziendale beni immobili o beni mobili registrati. L’iscrizione nel Registro delle imprese deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla data del contratto a cura del notaio rogante o autenticante. Per gli imprenditori commerciali il contratto di trasferimento d’azienda deve essere iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese e l’iscrizione produce efficacia dichiarativa, cioè determina l’opponibilità del trasferimento ai terzi.


Divieto di concorrenza


Nel disciplinare il trasferimento d’azienda il legislatore ha, tra l’altro, perseguito l’obiettivo di evitare che l’alienante, cioè il cedente, in un’epoca prossima al trasferimento d’azienda assuma un comportamento concorrenziale a svantaggio dell’acquirente causando un danno in capo a quest’ultimo. Il codice civile, in particolare, stabilisce che chi aliena un’azienda commerciale deve astenersi per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento d’azienda dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dell’azienda ceduta. Quindi il legislatore ha inteso tutelare anzitutto l’acquirente evitando che la clientela possa essere nel breve termine sviata dall’alienante. Nel contempo, peraltro, ha voluto evitare che l’alienante veda compressa la propria libertà di iniziativa economica oltre un determinato arco di tempo sufficiente per consentire all’acquirente di consolidare la propria clientela, termine legislativamente stabilito in 5 anni. Il termine previsto dalla legge è derogabile in meno e cioè può essere previsto un intervallo più breve, ma non è derogabile in più, nel senso che non è possibile prolungare oltre i 5 anni la durata del divieto. Quanto al contenuto del divieto di concorrenza, e cioè in merito all’oggetto, all’ubicazione o ad altre circostanze relative all’inizio di una nuova impresa, alienante ed acquirente hanno massima libertà di scelta. Così si potrebbe, ad esempio, prevedere che il divieto di concorrenza operi soltanto con riferimento al territorio provinciale, così come si potrebbe prevedere l’estensione del divieto di concorrenza a tutto il territorio nazionale. Come si è detto, il divieto di concorrenza ha per oggetto l’inizio di una nuova impresa concorrente. Possono sorgere dubbi in ordine all’identificazione dei casi concreti. Così potrebbe accadere che l’alienante costituisca una società di comodo ed assuma la veste di amministratore unico della società stessa. In questo caso, evidentemente, l’alienante avrebbe iniziato una nuova impresa non direttamente ma nascondendosi dietro lo schermo societario. Atteso lo spirito della norma, e cioè la volontà di tutelare l’acquirente, pare corretto propendere per una applicazione estensiva della norma di legge, cioè pare corretto ritenere che il divieto di concorrenza sia violato sia nel caso in cui la nuova impresa sia iniziata direttamente, sia nel caso opposto in cui la nuova impresa sia iniziata indirettamente avvalendosi dello schermo societario. In ogni caso, per superare i dubbi interpretativi, è raccomandabile specificare in modo preciso l’estensione del divieto di concorrenza direttamente nel contratto di trasferimento d’azienda.


Successione nei contratti


Nello svolgimento dell’attività d’impresa, l’imprenditore stipula numerosi contratti con fornitori, finanziatori, lavoratori dipendenti e clienti al fine di assicurarsi i fattori produttivi necessari all’organizzazione dell’impresa e allo svolgimento del ciclo produttivo, nonché per commercializzare i suoi prodotti. Tali contratti vengono normalmente denominati contratti aziendali e sono, ad esempio, il contratto di locazione dell’immobile nel quale viene svolta l’attività d’impresa, i contratti di leasing sui macchinari, i contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua, i contratti di fornitura delle materie prime e i contratti di vendita dei prodotti finiti stipulati con i clienti. All’atto del trasferimento d’azienda è normale, quindi, che vi siano numerosi rapporti contrattuali in corso di esecuzione. Nel disciplinare la successione dei contratti aziendali il legislatore si preoccupa di favorire il mantenimento dell’unità economica dell’azienda. Tenuto conto che l’acquirente dell’azienda ha normalmente interessi a subentrare nei contratti in corso di esecuzione e al fine di favorire la successione nei contratti, il legislatore introduce significative deroghe alla disciplina di diritto comune relativo alla cessione dei contratti. In particolare il legislatore stabilisce che nel trasferimento d’azienda vi sia un subingresso generalizzato dell’acquirente nei contratti aziendali. A tale principio generale il legislatore pone due eccezioni e stabilisce, in particolare, che non formano oggetto di successione i contratti aventi carattere personale, nonché i contratti per i quali sia pattiziamente escluso il subingresso dell’acquirente. Sono contratti aventi carattere personale quelli per i quali assumono rilevanza i profili personali dei contraenti: è così, ad esempio, il contratto con lo psicologo di fabbrica, il contratto di assistenza legale e il contratto di assistenza e consulenza prestato dal dottore commercialista. Per i contratti aventi carattere personale il legislatore stabilisce che non si proceda al subingresso da parte dell’acquirente indipendentemente da un’esplicita manifestazione di volontà in tal senso nel contratto di trasferimento d’azienda. Il mancato subingresso per tali contratti è quindi un effetto automatico del trasferimento d’azienda che può, peraltro, essere derogato dalle parti costituendo un principio di natura dispositiva. Pertanto è sempre possibile stabilire contrattualmente che vi sia un subingresso anche nei contratti avente carattere personale o in alcuni di essi. Il legislatore stabilisce inoltre, come si è detto, che non formano oggetto di successione i contratti per i quali le parti abbiano espressamente escluso il subingresso dell’acquirente. Occorre peraltro domandarsi se le parti possano escludere dalla successione un numero indeterminato di contratti o se, al contrario, vi sia un limite all’esclusione. Occorre cioè domandarsi se le parti possano escludere dalla successione il contratto di locazione dell’immobile nel quale viene svolta l’attività d’impresa, i contratti di leasing sui macchinari, i contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua e così via. La risposta a tale interrogativo deve essere data tenuto conto del fatto che oggetto del contratto di trasferimento d’azienda è un bene produttivo. Quindi si deve concludere che sia consentito escludere uno o più contratti dalla successione purché non sia pregiudicata la potenzialità produttiva dell’azienda che forma oggetto di trasferimento d’azienda. Così, ad esempio, se il contratto di trasferimento d’azienda ha per oggetto un’azienda volta alla produzione di scatolette di plastica partendo da materiale plastico grezzo e la produzione è svolta attraverso l’utilizzo di macchinari in leasing, è ragionevole ritenere che non possano essere esclusi dalla successione i contratti di leasing sui macchinari venendo meno, in caso contrario, la potenzialità produttiva dell’azienda oggetto di trasferimento d’azienda. Infatti, nel caso in cui i contratti di leasing siano esclusi dalla successione viene pregiudicata la potenzialità produttiva dell’azienda oggetto di trasferimento d’azienda e si deve pertanto ritenere che il trasferimento d’azienda stesso riguardi, non un bene produttivo quale è per l’appunto l’azienda, ma singoli beni atomisticamente intesi. In tale caso, in definitiva, non si applicherà la disciplina del trasferimento d’azienda e si applicherà la regolamentazione propria dei singoli beni o diritti che formano oggetto di trasferimento.
Nel disciplinare la successione dei contratti aziendali il legislatore, come si è detto, ha inteso favorire soprattutto la circolazione dell’azienda e la continuità dell’esercizio dell’attività d’impresa, comprimendo i diritti normalmente riconosciuti al terzo contraente (o contraente ceduto). Nel diritto privato, infatti, si stabilisce che la cessione del contratto può avvenire soltanto se vi è il consenso del contraente ceduto in modo tale da tutelare in misura piena l’interesse di ciascuna parte a non subire la sostituzione della controparte contrattuale. Così, ad esempio, nel caso di contratto di locazione di immobile, il locatario può cedere la sua posizione contrattuale soltanto con il consenso del locatore o proprietario dell’immobile. Nel trasferimento d’azienda, invece, come si è visto, la successione nei contratti aziendali è automatica e non è necessario il consenso del contraente ceduto. E così, se l’attività d’impresa viene svolta in un immobile condotto in locazione, il contratto di locazione si trasferisce automaticamente dall’alienante all’acquirente dell’azienda senza necessità di acquisire il consenso del locatore o proprietario dell’immobile. In definitiva, l’effetto successorio nei contratti aziendali si verifica automaticamente per effetto del trasferimento d’azienda e il terzo contraente è tenuto ad eseguire le proprie prestazioni nei confronti del nuovo titolare dell’azienda. Occorre peraltro domandarsi se il contraente ceduto, nel trasferimento d’azienda, sia privato di ogni e qualsiasi forma di tutela. Il legislatore, pur volendo favorire la circolazione dell’azienda e la continuità nell’esercizio dell’impresa, ha previsto una, seppur minima, forma di tutela del contraente ceduto. In particolare, il legislatore ha riconosciuto al terzo contraente il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento d’azienda, a condizione che sussista una giusta causa. Il codice civile, quindi, ha offerto al contraente ceduto una protezione legislativa molto limitata. Infatti, quest’ultimo può recedere dal contratto in un intervallo di tempo molto breve e cioè tre mesi dalla notizia del trasferimento d’azienda. Inoltre, il contraente ceduto dovrà provare la sussistenza di una giusta causa. Pare corretto ritenere che i tre mesi decorrono dall’iscrizione nel Registro delle Imprese del contratto di trasferimento d’azienda, giacché l’iscrizione produce efficacia dichiarativa e quindi rende il contratto di trasferimento d’azienda opponibile ai terzi, quindi anche al contraente ceduto. Quanto alla sussistenza della giusta causa, il contraente ceduto dovrà provare che l’acquirente dell’azienda si trova in una situazione oggettiva personale, patrimoniale o aziendale tale da non dare affidamento sulla regolare estinzione del contratto. È agevole rilevare come la posizione del contraente ceduto nel caso di esercizio del diritto di recesso sia particolarmente sfavorevole. Infatti, in tale ipotesi, si determinerà non la prosecuzione del contratto in capo all’alienante, bensì la definitiva estinzione del contratto stesso. È quindi evidente, in definitiva, che vi sia un accentuato favore legislativo per il mantenimento dell’unità funzionale dell’azienda, anche a discapito dei soggetti terzi contraenti che sono venuti in rapporto con l’azienda prima del trasferimento.


Successione nei crediti e nei debiti


Parlando di successione nei contratti si è presa in considerazione l’ipotesi in cui le prestazioni corrispettive derivanti dai contratti non siano interamente eseguite da entrambe le parti. Si è esaminato cioè il caso in cui sia l’imprenditore alienante sia il terzo contraente, al momento del trasferimento d’azienda, debbano ancora eseguire prestazioni promesse nel contratto. La successione nei crediti e nei debiti riguarda invece il caso in cui per i crediti l’imprenditore abbia integralmente adempiuto alle obbligazioni a suo carico, per esempio, abbia venduto e consegnato le merci pattuendo un pagamento differito; nel caso dei debiti l’ipotesi in cui il terzo contraente abbia integralmente eseguito le proprie prestazioni e così, ad esempio, abbia fornito materie prime non ancora pagate. In tali casi ci si trova in presenza di contratti precedentemente stipulati ed integralmente eseguiti da una delle parti contrattuali, cioè l’alienante o il contraente ceduto, con la conseguenza che residuano esclusivamente crediti o debiti relativa all’azienda ceduta. Come si avrà modo di vedere, la regolamentazione legislativa della successione nei crediti e nei debiti aziendali presenta significative deroghe ai principi di diritto comune.
Il legislatore non precisa se i crediti relativi all’azienda ceduta si trasferiscano insieme alla stessa, limitandosi a stabilire che la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione. Peraltro, è opinione corrente, attesa l’unità funzionale dei beni e dei diritti che compongono il complesso aziendale, che in assenza di specificazione nel contratto di trasferimento d’azienda i crediti seguano l’azienda ceduta e quindi si trasferiscano con essa. La disciplina relativa alla successione dei crediti, come si è detto, presenta vistose deroghe alla regolamentazione di diritto comune. Infatti, per la successione dei crediti non è necessaria la notifica al debitore ceduto o l’accettazione da parte di quest’ultimo, poiché l’iscrizione del trasferimento d’azienda nel Registro delle imprese costituisce una sorta di notifica collettiva. In definitiva, quindi, pare corretto ritenere che i crediti relativi all’azienda ceduta si trasferiscano insieme con l’azienda stessa e che l’onere di notifica al debitore ceduto sia soddisfatto dall’iscrizione del trasferimento d’azienda nel Registro delle imprese. Il legislatore ha inteso peraltro tutelare anche il debitore ceduto, stabilendo che quest’ultimo sia liberato dall’obbligazione se paga in buona fede all’alienante. In tale ultimo caso, evidentemente, l’acquirente potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’alienante.
Più articolata e complessa è la disciplina prevista per i debiti aziendali. In particolare, il codice civile stabilisce che nel trasferimento d’azienda risponde, in ogni caso, dei debiti l’alienante e del pari risponde l’acquirente limitatamente ai debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Il legislatore, quindi, offre la massima tutela al creditore ceduto il quale può far valere le sue ragioni sia nei confronti dell’alienante, sia nei confronti dell’acquirente, purché il debito risulti dai libri contabili obbligatori. Evidentemente tale disciplina si applica esclusivamente al trasferimento d’azienda commerciale giacché, come è noto, soltanto sull’imprenditore commerciale medio-grande incombe l’obbligo di tenere i libri contabili. Il legislatore prevede, peraltro, che l’alienante possa essere liberato dalla responsabilità per i debiti aziendali da parte dei relativi creditori. È tuttavia evidente che i creditori non acconsentiranno mai alla liberazione dell’alienante privandosi, in caso contrario, di un soggetto obbligato per legge al pagamento dei loro crediti. La disciplina del trasferimento d’azienda prevede quindi la successione nei debiti aziendali in capo all’acquirente anche se manca un patto di accollo dei debiti stessi da parte di quest’ultimo, fermo restando che la responsabilità dell’acquirente sussiste solo per i debiti aziendali che risultano dai libri contabili obbligatori. Come è agevole rilevare, il codice civile delinea soltanto la responsabilità del pagamento dei debiti aziendali in capo all’alienante e all’acquirente senza prendere posizione sul punto se il trasferimento d’azienda determini anche il trasferimento dei debiti aziendali. In tale contesto normativo si deve ritenere che l’alienante e l’acquirente possano liberamente stabilire nel contratto di trasferimento d’azienda l’accollo o meno dei debiti aziendali. Evidentemente la previsione dell’accollo o meno dei debiti aziendali determinerà anche l’insorgenza del diritto ad esercitare l’azione di rivalsa da parte dell’alienante o dell’acquirente a seconda dei casi. E così se, ad esempio, nel contratto di trasferimento d’azienda sia previsto l’accollo dei debiti aziendali in capo all’acquirente e ciononostante l’alienante sia chiamato a pagare il debito da parte del terzo creditore, l’alienante stesso potrà esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’acquirente. Viceversa, se nel contratto di trasferimento d’azienda non è previsto l’accollo dei debiti aziendali e l’acquirente sia chiamato a pagare da parte del terzo creditore in quanto il debito risulta dai libri contabili obbligatori, l’acquirente stesso avrà diritto ad esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’alienante.


Usufrutto e affitto d’azienda


Come anticipato, l’azienda può essere costituita in usufrutto e può essere concessa in affitto. L’usufrutto, come è noto, è un diritto reale di godimento, mentre l’affitto è un diritto personale di godimento. Il codice civile dedica poche norme all’usufrutto e all’affitto d’azienda. Più in particolare detta un’unica norma all’usufrutto d’azienda che si applica all’affitto d’azienda per espresso rinvio di legge. In particolare il legislatore stabilisce che l’usufruttuario debba esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue, quindi l’usufruttuario non può modificare la ditta scelta dal nudo proprietario. L’usufruttuario, inoltre, deve condurre l’azienda senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Pertanto, l’usufruttuario non può mutare la destinazione dell’azienda utilizzandola per finalità anche produttive diverse rispetto a quelle originarie. Nel contempo deve preservare la potenzialità produttiva dell’azienda stessa. L’usufruttuario, quindi, ha il diritto di utilizzare l’azienda per le finalità produttive alle quali la stessa era originariamente destinata e ha il diritto di sfruttare gli immobili, gli impianti, i macchinari e le scorte. Tuttavia, l’usufruttuario stesso ha anche il dovere di acquistare ed immettere nell’azienda nuovi beni al fine di garantirne e di preservarne l’efficienza e la potenzialità produttiva. È quindi evidente che al termine dell’usufrutto l’azienda sarà costituita in tutto o in parte da beni diversi rispetto a quelli originari. Per tale motivo il legislatore prevede che venga redatto un inventario all’inizio e alla fine dell’usufrutto e che la differenza fra le due consistenze sia regolata in denaro. In tal modo si garantisce una compensazione in denaro degli eventuali apporti o delle eventuali diminuzioni di valore generati dalla conduzione dell’usufruttuario.
Una disciplina particolare è prevista in tema di divieto di concorrenza. In particolare si stabilisce che il nudo proprietario non possa iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela per tutta la durata dell’usufrutto. Quindi il legislatore non pone un limite temporale al divieto di concorrenza ma lo stesso viene parametrato alla durata dell’usufrutto. Ancora, il codice civile stabilisce il principio della successione dei contratti aziendali del nudo proprietario all’usufruttuario all’inizio dell’usufrutto e la retrocessione degli stessi al termine del rapporto. Disciplina diversa, invece, prevista per i debiti aziendali. Infatti, in assenza di un espresso richiamo alle norme relative alla cessione d’azienda, pare ragionevole ritenere che i debiti aziendali anteriori alla costituzione dell’usufrutto gravino esclusivamente sul nudo proprietario.
Come si è detto, le norme relative all’usufrutto d’azienda si applicano anche all’affitto d’azienda. A tale ultimo proposito è bene, peraltro, precisare che l’affitto d’azienda costituisce un contratto radicalmente diverso rispetto al contratto di locazione di un immobile destinato all’esercizio di un’attività d’impresa. Infatti, nel caso di affitto d’azienda, oggetto del contratto è un complesso di beni organizzati, eventualmente comprensivo dell’immobile, complesso di beni potenzialmente in grado di produrre. Nel caso di locazione di immobile, invece, il contratto ha ad oggetto un unico bene che da solo non è in grado di produrre alcunché.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alessandro Pastore
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