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CASO FERRINI VS REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA


Ferrini fu deportato in Germania e condannato ai lavori forzati. Chiede il risarcimento in Germania e non lo ottiene. Si rivolge allora ai giudici italiani. Il tribunale e la corte d'appello escludono la loro giurisdizione in merito in quanto si tratta di atti coperti da immunità della Germania. La Corte di Cassazione rivede la causa (nonostante precedenti sfavorevoli del Cermis e della Jugoslavia): parla di valori inviolabili riconosciuti dalla comunità internazionale che diventano italiani ex art 10 della Costituizione. La deportazione per eseguire lavori forzati è definita da molte fonti internazionali un crimine di guerra e si può dunque ritenere che essa sia ormai consuetudinaria vincolante tutti gli stati → giurisdizione penale universale per questi crimini. La Corte di Cassazione conclude che un riconoscimento dell'immunità ostacolerebbe la tutela di tali valori fondamentali per la comunità internazionale e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. La Germania si è rivolta alla CIJ.

L'immunità può sempre essere oggetto di rinuncia da parte dello stato straniero. L'immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta allo stato è riconosciuta anche agli enti territoriali e ad altre persone giuridiche pubbliche.
L'immunità ristretta è valida anche all'esecuzione forzata dei beni: ammissibile solo se destinata a beni non adibiti alla pubblica funzione.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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