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I TRIBUNALI INTERNAZIONALI SETTORIALI


Vanno aumentando gli organi giurisdizionali internazionali con competenze settoriali e caratteristiche diverse dall’arbitrato. In generale si può dire che essi possono essere aditi unilateralmente e che a volte sono aperti anche agli individui e sono creati per giudicare persone.
Una figura sui generis è la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che risente delle incertezze sulla natura dell’organo di riferimento, a metà strada tra organizzazione internazionale e Stato federale. Con gli altri tribunali internazionali ha in comune solo l’origine pattizia. Le sue competenze sono, invece, accostabili più a quelle dei tribunali interni, che esercitano automaticamente e non per volontà dei soggetti che vogliano usufruirne, come per l’arbitrato internazionale.
Oltre ad una funzione di tipo arbitrale, le competenze della Corte comunitaria sono le seguenti:
a. giudizio sui ricorsi per violazione del Trattato Ce da parte di uno Stato membro. Tali ricorsi sono proponibili dalla Commissione o da uno Stato membro, previa consultazione della Commissione. Lo Stato accusato non può sottrarsi al giudizio e, se dichiarato inadempiente, deve ottemperare alle misure contenute nella sentenza, tese a rimuovere le cause che hanno portato alla violazione del diritto comunitario.
b. controllo di legittimità sugli atti degli organi comunitari. E’ limitato agli atti vincolanti del Consiglio e della Commissione (regolamenti, direttive, decisioni). I vizi riconosciuti comportano l’annullamento ex tunc dell’atto. Essi sono denunciabili, entro certi termini, da ogni Stato membro, dal Consiglio, dalla Commissione e da qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta dall’atto viziato. I vizi sono: incompetenza dell’organo; violazione di norme sostanziali; violazione del Trattato Ce o di altra regola applicativa del Trattato stesso; sviamento di potere.
c. decisione sulle questioni pregiudiziali (art 234). Quando di fronte ad un giudice interno è sollevata una questione sull’interpretazione del Trattato Ce, validità o interpretazione di atti comunitari, egli ha il potere o il dovere (se è di ultima istanza) di sospendere il processo e di chiedere una pronuncia della Corte comunitaria. La decisione ha effetto immediato per il giudice e i principi della pronuncia sono utilizzabili dagli Stati membri, finché non intervenga una successiva pronuncia sul medesimo tema che modifichi la precedente. Questa procedura assicura l’interpretazione uniforme del diritto comunitario.
Dal 1988 alla Corte è affiancato il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee. Sua principale competenza riguarda i ricorsi promossi dalle persone fisiche e giuridiche. Altre competenze possono essere attribuite dal Consiglio, su richiesta della Corte e previa consultazione del Parlamento e della Commissione. E’ esclusa una sua competenza sulle questioni pregiudiziali. Le sue sentenze sono impugnabili di fronte alla Corte per motivi di diritto.
Nel campo del diritto internazionale marittimo opera il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, il cui Statuto è contenuto in Montego Bay. Non si discosta dai tribunali arbitrali, poiché la sua giurisdizione ha origine dalla volontà delle parti. Ha emesso sinora poche sentenze, in quanto è solo una delle tante ipotesi giurisdizionali a disposizione delle parti.
La CEDH controlla il rispetto da parte degli Stati aderenti della CEDH e delle libertà fondamentali. Il ricorso può essere proposto da uno Stato membro. Il ricorso individuale, singolo o di gruppo, è ammesso solo se il ricorrente si dichiara vittima diretta della violazione. La Corte, oltre alla rimozione della violazione, può decidere a vantaggio della parte lesa un’equa soddisfazione in denaro. Ispirati dal sistema di difesa dei diritti umani europeo sono nati altri organismi simili alla Corte anche in altri Continenti.
Promosso dall’Onu è il Patto sui diritti civili e politici che prevede un Comitato per i diritti dell’uomo. Prende in esame ricorsi presentati dagli Stati membri o individui contro uno Stato membro, previa accettazione della competenza in materia del Comitato. La procedura non sfocia mai in pronunce vincolanti, ma in tentativi di composizione amichevole. Il Comitato fa anche da consulente per gli Stati richiedenti, circa l’applicazione del Patto nei rispettivi territori.
Di solito si assegna la giurisdizione penale sui crimini di guerra e contro l’umanità a tribunali internazionali. Nel ‘45 le Potenze occupanti della Germania sconfitta istituirono il Tribunale di Norimberga per giudicare i criminali nazisti. Venne contemporaneamente istituito il Tribunale di Tokyo, su iniziativa americana, per il giudizio sui crimini compiuti dai giapponesi. Nel ’91 e ‘94 il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha rispettivamente costituito il Tribunale per i crimini in ex Jugoslavia ed il Tribunale per i crimini in Ruanda. Nello Statuto di ognuna delle due Corti sono indicati i reati di propria competenza e norme procedurali. Il giudizio della Corte prevale su quello della Corte interna, che, su richiesta di quella internazionale, deve spogliarsi del processo e passarlo ad essa.
Nel 1998 a Roma è stata varata, da un’apposita Conferenza dell’Onu, la Corte Penale Internazionale che da pochi mesi ha raccolto le ratifiche necessarie ad iniziare la propria attività, ma ad essa manca l’assenso di Paesi importanti come Stati Uniti e Cina. E’ competente sui delitti di genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità.
Ci sono, poi, presso varie organizzazioni internazionali, tribunali amministrativi con competenze sulle controversie di lavoro.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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