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IMMUNITÀ DEGLI STATI


Obblighi dello Stato concernenti il trattamento degli stati stranieri. Principio: non ingerenza negli affari (interni e internazionali) di altri stati. Il principio è stato un po' superato
CASO USA VS NICARAGUA 1986 : il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale rovescia il regime autoritario di Somoza nel 1979 e i sostenitori del precedente regime si organizzano in forze irregolari chiamate contras. A partire dal 1981 (in reazione al sostegno sandinista della guerriglia in Salvador) i contras vengono sostenuti dagli USA mediante finanziamenti e assistenza logistica militare. Tale appoggio è considerato una violazione del principio di non intervento. Nell'84 i sandinisti vengono regolarmente rieletti e gli USA continuano a sostenere i contras. Allora il Nicaragua si rivolge alla CIJ volto ad accertare la responsabilità USA per le attività militari e paramilitari svolte nel proprio territorio e contro di essa. Chiede inoltre misure cautelari ex art 41 dello Statuto CIJ. La CIJ riconosce le misure cautelari ancora prima di verificare la propria competenza e impone che gli USA cessino fine alle azioni che impediscono l'accesso ai porti del Nicaragua e che violino la sovranità e l'indipendenza politica del Nicaragua. In merito alla competenza il Nicaragua presenta due titoli di giurisdizione: le dichiarazioni di accettazione della giurisdizione da parte di entrambi gli stati ex art 36 e la clausola compromissoria presente in un trattato di amicizia tra le parti. Nonostante alcuni escamotage noiosi degli USA, la CIJ riconosce la propria competenza. Nel 1986 si giunge alla sentenza: gli USA hanno violato il divieto all'uso della forza (ex artt 2 e 51 della Carta ONU) con la posa di mine, attacchi ai porti alle piattaforme petrolifere e alle basi navali e fornendo armi e addestramento ai contras. Non accetta come giustificazione la difesa collettiva perché gli stati confinanti non hanno richiesto assistenza, non sono stati vittime di un attacco armato e la reazione non è stata necessaria e proporzionata. Gli USA hanno violato il principio di non intervento teso ad esercitare pressioni sul Nicaragua. Le azioni di embargo e quelle finanziarie invece non possono essere considerate violazioni del medesimo principio. Con le altre azioni gli USA hanno però violato la sovranità territoriale del Nicaragua, hanno violato il Trattato di amicizia del 1956 e anche i principi del diritto internazionale umanitario . Gli USA non vengono tuttavia considerati direttamente responsabili delle violazioni operate dai contras. La CIJ in definitiva stabilisce una riparazione degli USA il cui ammontare deve essere stabilito tramite accordo tra le parti o dalla CIJ. Riparazione mai avvenuta.
Gli interventi di uno stato diretti a condizionare le scelte politiche di un altro stato sono violazioni del principio di non ingerenza? Limitano il potere di governo che lo stato esercita nel proprio territorio?
Le misure di carattere economico non sono sufficienti a concretare un'ipotesi di illecito intervento di ingerenza.
Sono invece lecite manifestazioni di condanna del sistema politico di uno stato straniero. Non vi sono prassi definite circa propaganda sovversiva più intensa, salvo la regola consuetudinaria che vieta la preparazione di atti di terrorismo diretti contro altri stati.
Uno stato può citare in giudizio un altro stato?
IMMUNITÀ ASSOLUTA degli stati dalla giurisdizione di uno stato straniero. Vi è una Convenzione ONU in merito, ma non è ancora in vigore e costituisce più che altro un riferimento per i giudici. La materia è principalmente regolata dal diritto consuetudinario.
La regola dell'immunità assoluta ha subito proprio in ambito del diritto consuetudinario un'inversione di tendenza con la formulazione della teoria dell'IMMUNITÀ RISTRETTA O RELATIVA in base alla quale l'esenzione degli stati stranieri dalla giurisdizione civile è limitata agli atti JURE IMPERII, attraverso i quali si esplica l'esercizio delle funzioni pubbliche statali. Tale immunità non si estende invece agli atti JURE GESTIONIS (o JURE PRIVATORUM), aventi carattere privatistico. Il problema sorse ad esempio nel 1917 con la nascita dell'URSS che intratteneva rapporti commerciali come stato coi privati capitalisti. Vi sono incertezze nella distinzione tra jure imperii e jure gestionis e la tendenza è pertanto verso lo jure imperii a garanzia del vecchio principio di immunità assoluta. Nel caso dei bond argentini essi erano di natura privatistica, ma la moratoria che li bloccò era di natura pubblicistica.
Per quanto riguarda le controversie di lavoro alla distinzione tra jure imperii e jure gestionis (difficile) si preferisce il criterio del luogo dell'attività e della nazionalità del lavoratore.
Cosa succede in caso di VIOLAZIONI GRAVI del diritto internazionale? Recentemente si assiste ad un'inversione di tendenza che si dirige contro l'immunità. Si può dunque parlare di una consuetusine in formazione.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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