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LA NAVIGAZIONE MARITTIMA


Le navi sono beni mobili soggetti a registrazione. Devono essere immatricolate su due o più registri. Distinzione tra navi pubbliche (a loro volta suddivise in navi da guerra e altre) e tra navi private.
Il regime internazionale delle navi, sia pubbliche che private, prevede che in generale ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello stato di cui ha nazionalità, lo Stato Bandiera. Lo stato bandiera ha diritto all'esercizio esclusivo del potere di governo sulla comunità navale. Esercita tale potere attraverso il comandante che diventa organo dello Stato che esercita poteri coercitivi limitatamente agli eventi che si verificano nel corso della navigazione, salvo il rispetto degli obblighi relativi al trattamento degli stranieri a bordo, analogamente a quanto avviene per la sovranità territoriale. L'art 92 di Montego Bay stabilisce che le navi navigano sotto la bandiera di un unico stato e sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva (salvo casi eccezionali espressamente previsti). Inoltre la convenzione prevede una serie di obblighi a carico dello stato bandiera: tenuta di un registro marittimo coi dati delle sue navi, adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare la sicurezza della navigazione.
Il principio della sottoposizione della nave allo Stato di bandiera subisce eccezioni che aumentano via via che la nave entra nelle zone sottoposte alla sovranità dello Stato costiero.
Nave in acque internazionali: libertà di navigazione, di sorvolo, di posa cavi e condotti, di costruire isole artificiali e altre strutture, di pesca, di ricerca (tenendo conto degli interessi degli altri stati). L'eccezione alla sottoposizione esclusiva allo stato bandiera è data dalla pirateria. Eccezione fermamente stabilita dal diritto consuetudinario. La nave pirata, cioè la nave privata che commette atti di violenza contro altre navi ai fini di preda o altri fini non politici (fini privati), può essere catturata da qualsiasi stato (giurisdizione penale universale) e sottoposta a misure repressive. In proposito Montego Bay, che tratta della pirateria agli artt. 100-107, parla di un limitato diritto di visita delle navi mercantili altrui in alto mare da parte di navi da guerra. La nave mercantile non può essere fermata a meno che non vi siano seri sospetti che:
1. la nave pratichi pirateria;
2. la nave pratichi la tratta degli schiavi; non corrisponde al diritto consuetudinario
3. dalla nave partano trasmissioni radiotelevisive non autorizzate rivolte al grande pubblico (I ♥ Radio Rock!); non corrisponde al diritto consuetudinario
4. la nave non abbia alcuna nazionalità;
5. la nave, pur battendo bandiera straniera o rifiutandosi di issare la bandiera, abbia in realtà la stessa nazionalità della nave da guerra.
Nel caso in cui i sospetti si rivelano infondati, e sempre che l’atteggiamento della nave non li giustifichi, la nave fermata deve avere un indennizzo per qualsiasi perdita o danno.
Inoltre un'altra eccezione riguardante tutti gli spazi marini è il diritto di inseguimento → le navi pubbliche possono inseguire una nave che abbia violato le leggi dello stato purché l'inseguimento abbia avuto inizio nelle acque interne o nelle acque territoriali o nella zona contigua (al limite nella ZEE e nella piattaforma per reati inerenti allo sfruttamento). L'inseguimento deve essere continuo e segnalato e non può protrarsi nelle acque di un altro stato. Presenza costruttiva (Montego Bay art. 111) – La nave straniera che, pur in acque internazionali, partecipi a traffici illeciti (es.: trasbordo di merci di contrabbando) di altre navi che operano in spazi marini sottoposti al potere di governo dello Stato costiero, può essere catturata da quest’ultimo (casi di contrabbando).
Nave nella ZEE: In tal caso, lo Stato costiero può esercitare sulle navi altrui tutti i poteri relativi allo sfruttamento delle risorse, reprimendo le infrazioni, visitando e sequestrando il carico, infliggendo sanzioni penali all’equipaggio. Non sono giustificabili misure sproporzionate alle infrazioni commesse (principio funzionale).
Nave nel mare territoriale: Lo Stato costiero esercita il proprio potere di governo imponendo il limite di passaggio inoffensivo. Inoltre, la giurisdizione dello Stato di bandiera è valida solo per quei fatti puramente interni alla comunità navale, per gli altri interviene la giurisdizione dello Stato costiero.
La convenzione di Montego Bay stabilisce che deve esserci un legame effettivo tra nave e stato bandiera, un genuine link proprio come per la cittadinanza. Questo principio viene violato quando gli stati accordano la nazionalità pensando solo agli introiti che verranno dalla registrazione → caso delle bandiere ombra date da stati che concedono la nazionalità senza rispettare alcun requisito (vedi sopra per i requisiti che garantiscano la sicurezza di navigazione). Il problema è che non sono previste sanzioni per le navi battenti bandiere ombra in quanto queste ultime sono comunque protette dall'esclusività della giurisdizione penale dello stato che gli ha concesso la bandiera e non sono sottoposte ad interferenze di stati terzi.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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