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La sicurezza collettiva prevista dalle Nazioni Unite


Nei rapporti internazionali è vietato l'uso della forza. Il Consiglio di sicurezza ha il compito di mantenere la pace e l'ordine tra gli Stati e può utilizzare la forza ai fini di polizia internazionale. Esso, una volta che aha accertato la violenza o la minaccia, può decidere le sanzioni da applicare contro lo Stato (senza però usare la forza), come l'interruzione delle comunicazioni o delle relazioni internazionali ed economiche. Prima però deve invitare lo Stato a prendere le misure provvisorie necessarie a non aggravare la situazione. Il Consiglio gode di un larghissimo potere discrezionale nell'accertare una minaccia o una violazione della pace, anche perché non è necessario l'uso della violenza bellica per violare la pace. Nel diritto internazionale esiste una dichiarazione che elenca le diverse ipotesi di aggressione, ma non incide sulle competenze del Consiglio. Dopo la caduta del muro di Berlino, sono stati istituiti altri organi di carattere giurisdizionale ed è aumentata la discrezionalità del Consiglio.
Misure provvisorie:
L'art. 40 prevede che il Consiglio può invitare le parti interessate ad ottemperare alle misure provvisorie necessarie, ma esse non devono pregiudicare i diritti o la posizione delle parti interessate. Le misure hanno natura preventiva (per non aggravare la situazione) e non vincolante (si tratta pur sempre di un invito).
Le misure non implicanti l'uso della forza:
L'art. 41 prevede che il Consiglio può vincolare gli Stati membri dell'ONU a prendere una serie di misure più blande (l'embargo, ad esempio) per lo Stato che abbia, secondo il giudizio insindacabile dell'organo, violato o minacciato la pace.
Le misure implicanti l'uso della forza:
L'art. 42 prevede le ipotesi del ricorso alla forza contro uno Stato colpevole di aggressione, minaccia o violazione della pace internazionale oppure anche all'interno di uno Stato (guerra civile). Il Consiglio, infatti, può eseguire azioni di polizia internazionale, mediante delibere operative, con le quali non esorta, ma agisce direttamente. Le modalità dell'azione del Consiglio di sicurezza si formano sulla base di accordi. Gli artt. 43 ss. non hanno mai ricevuto applicazione dal 1945. Il Consiglio è di solito intervenuto in crisi internazionali o interne con misure militari. Ha creato le Forze delle Nazioni Uniti (caschi blu), ma con compiti assai limitati per il mantenimento della pace, ha aumentato l'uso della forza degli Stati membri, sia singolarmente, sia nell'ambito delle organizzazioni regionali.
In ultimo esistono le c.d. pace-keeping operations, la cui caratteristica è la delega del Consiglio in ordine sia al reperimento, attraverso accordi con gli Stati, sia al comando delle Forze internazionali, che hanno compiti molto limitati. E' necessario il consenso.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alessandro Remigio
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