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Atti o fatti fonte d'obbligazione

Altri atti fonte di obbligazione: le promesse unilaterali


Negozio giuridico unilaterale, ad efficacia obbligatoria con cui un soggetto (promittente) è obbligato ad eseguire una data prestazione x il solo fatto di averla unilateralmente promessa, indipendentemente dall’accettazione dell’altro soggetto a favore del quale deve essere eseguita tale prestazione. Producono effetti solo nei casi previsti dalla legge, x cui sono solo atti tipici (differenza sostanziale dai contratti).
- Promessa di pagamento/ricognizione di debito: la persona a favore della quale è stata compiuta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, può esigere il credito in base a tali dichiarazioni unilaterali senza dover provare l’esistenza del credito. Spetta invece al debitore provare l’esistenza del credito, altrimenti dovrà pagare. Il promittente è vincolato x un anno (salvo termine diverso dichiarato nella promessa). Finché il termine non è scaduto il promittente può revocare la promessa solo x giusta causa o rendendo pubblica la revoca nella stessa forma della promessa.
- Promessa al pubblico: dichiarazione di chi, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a chi si trova in una data situazione o compie una deta azione: il promittente è vincolato alla sua unilaterale dichiarazione non appena questa è resa pubblica. Può revocarla solo x giusta causa e nella forma in cui ha promesso al pubblico.


Altri fatti fonte di obbligazione: la gestione di affari


Si ha quando una persona (gestore) compie un atto nell’interesse altrui spontaneamente, senza aver ricevuto l’incarico o esserne obbligato, amministrando uno o più affari patrimoniali altrui. Il gestore x il solo fatto di aver iniziato è tenuto a continuarla finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da sé. L’interessato, sempre che non abbia vietato la gestione, è tenuto ad adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome ed a rimborsargli le spese effettuate. Se l’interessato ratifica la gestione altrui si producono gli stessi effetti di un contratto di mandato, con la conseguenza che il gestore avrà diritto a compenso x operazione svolta.


Il pagamento d’indebito, l’arricchimento senza causa


Il primo è l’atto con cui si esegue un pagamento non dovuto, che da luogo ad un’obbligazione di restituzione. L’indebito è quindi un debito inesistente poiché il rapporto tra chi consegue e chi riceve il pagamento non è mai sorto o è venuto con effetto retroattivo (indebito oggettivo) oppure perché è stato pagato un debito altrui credendolo proprio (indebito soggettivo). Questo fatto diventa fonte di obbligazione e di un diritto di credito: l’obbligazione di restituire ciò che si è indebitamente ricevuto e il diritto di ripetere ossia di riottenere ciò che si è indebitamente dato.
Questo viene meno in:
- obbligazioni naturali: doveri morali o sociali sentiti dalla collettività perché giustificati appunto da ragioni sociali o morali. Nessuna norma di legge esige di adempierle (≠ obblig. civili). Es. pagamenti di gioco o scommessa: colui che vince una scommessa non può agire in giudizio x ottenere il pagamento della posta vinta. Se però il perdente ha pagato la posta non può ripetere ciò che ha pagato (eccezioni: competizioni sportive e lotterie autorizzate).
- prestazioni contrarie al buon costume: in cui la ripetizione è ammessa solo quando lo scopo contrario al buon costume non è comune, ma proprio solo dell’altra parte (es. chi paga il riscatto può chiedere la restituzione, l’ha fatto x salvare la vita al sequestrato).
Il secondo si ha nei casi in cui si converte in proprio profitto un bene altrui, o ci si avvantaggia di una attività altrui, senza alcuna ragione che giustifichi il profitto o il vantaggio. Colui che si è arricchito a danno di un altro è tenuto, nel limite dell’arricchimento, a indennizzarlo della correlativa diminuzione patrimoniale.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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