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La prescrizione e la decadenza

La prescrizione


Estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio x un tempo prolungato, determinato dalla legge. Il termine ordinario è 10 anni. X i diritti reali 20 anni, x il risarcimento danni 5 anni. La prescrizione comincia a valere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
Diritti imprescrittibili: di proprietà e indisponibili (personalità).
Il decorso del termine è interrotto se:
- Compie atto di esercizio dello stesso
- Se riconosce l’esistenza del diritto
In tal caso s’arresta il decorso del termine di prescrizione, il quale comincia a decorrere ex novo.
È sospeso x impossibilità di svolgimento dell’esercizio.


La decadenza


Estinzione del diritto x mancato esercizio nel tempo stabilito, con la funzione di limitare entro un breve tempo lo stato d’incertezza delle situazioni giuridiche.
I termini di decadenza possono essere stabiliti anche dalle parti e non solo x legge (x prescrizione no). I termini inoltre sono più brevi della prescrizione e non ammette interruzione e sospensione.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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