Skip to content

Le successioni a causa di morte

I rapporti trasmissibili a causa di morte


Definizione: fase di passaggio nella quale una persona subentra in una posizione giuridica appartenente ad un’altra.
Alla morte della persona alcuni suoi diritti e alcune sue obbligazioni si estinguono, altri si trasmettono ai suoi successori.
Rapporti trasmissibili:
-diritti patrimoniali assoluti (proprietà, diritti reali di godimento e le garanzie reali)
-diritti di credito
-debiti
-i contratti in corso di esecuzione alla morte di uno sei contraenti (i contratti di locazione e di affitto, vendita e acquisto)
-quota di partecipazione a spa e srl.
Rapporti non trasmissibili:
-i diritti e gli obblighi non patrimoniali(quelli familiari ad es.)
-quei diritti reali che non possono durare oltre la vita del titolare (usufrutto, uso e abitazione)
-i debiti e i crediti che hanno carattere strettamente personale (es. diritto alla rendita vitalizia)
-i contratti che obbligavano il defunto ad una prestazione di fare (es. mandato)
-i contratti con propensioni del tutto personali (c. d’associazione).
Se la morte colpisce una delle parti nel corso della formazione del contratto, prima che questo sia concluso, toglie ogni efficacia alla proposta. Il proponente infatti ha la possibilità di revocare tale proposta prima dell’accettazione (se muore verrebbe privato di tale possibilità). Eccezione (favore legislativo x la continuità dei rapporti):
-la proposta irrevocabile che è vincolante x l’erede del proponente defunto
-imprenditore grosso-> con organizzazione destinata a perseguire oltre la sua morte, la sua proposta o la sua accettazione conservano efficacia.
L’eredità e le diverse forme della successione
Eredità: insieme dei rapporti giuridici che alla morte della persona si trasmettono ai suoi successori. Ereditante: colui che cede l’eredità; Erede: colui che acquista l’eredità (se più di 1 coeredi).
La successione si apre al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. La morte del soggetto produce una situazione giuridica che è detta delazione, ossia l’offerta dell’eredità ad una persona che se vuole la può acquistare. La delazione può assumere 2 forme:
-eredità devolta x legge-> successione legittima
-eredità devolta x testamento-> successione testamentaria
Vi è anche una terza forma, la successione necessaria che opera->
-se l’ereditante aveva fatto testamento, ma aveva trascurato det. parenti ai quali la legge riconosce il diritto di succedere in una det. quota dell’eredità
-se egli pur essendo morto senza testamento, aveva in vita donato i suoi beni in misura tale da ledere i diritti dei parenti
La vocazione è il titolo in base a quale l’erede è chiamato a succedere x testamento o x successione legittima.
La successione a causa di morte può essere:
A TITOLO UNIVERSALE: il successore si qualifica come erede. L’erede subentra indistintamente nell’universalità dei beni del testatore o in una quota degli stessi da solo o in concorso con altri.
A TITOLO PARTICOLARE: il successore si qualifica come legatario. Il legatario succede al testatore in uno o più beni determinati che vengono considerati quote dell’intero patrimonio.


Capacità a succedere e successione per rappresentazione


Sono capaci a succedere sia le persone fisiche sia (x successione testamentaria) gli enti riconosciuti o non riconosciuti. Anche i nascituri, a patto che vengano al mondo e, limitatamente alla successione legittima, siano stati concepiti al momento dell’apertura della successione. Possono inoltre succedere x testamento i figli non ancora concepiti di una data persona già vivente.
Sono escluse dalla successione perché indegne le persona che abbiano commesso gravi reati nei confronti del defunto o dei suoi parenti e chi ha falsificato, soppresso, alterato, celato il testamento o ha indotto il testatore, con violenza o inganno a mutare o fare testamento. Perché coloro succedano occorre che il defunto, x testamento o x atto pubblico, li avesse riabilitati.
Si ha successione x rappresentazione nel caso in cui una persona che x testamento o x legge sia chiamata a succedere a un’altra, non voglia o non possa succedere: non voglia cioè non accetti l’eredità o non possa perché indegna a succedere o morta. La rappresentazione fa subentrare i discendenti, legittimi o naturali, alla persona che non voglia o non possa succedere. Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato, chi assume il suo posto rappresentante.


L’accettazione dell’eredità e la separazione dei beni


L’accettazione rappresenta il mezzo tecnico con cui il chiamato acquista l’eredità. Qualora l’eredità non venga accettata questa viene detta eredità giacente-> in tal caso il tribunale nomina un curatore dell’eredità fino al momento in cui quest’ultima non venga accettata, o in mancanza di accettazione che sia devoluta allo stato. L’erede ha 10 anni di tempo x accettare (se erede sotto condizione, dal momento in cui essa si avvera). L’accettazione può essere:
-pura e semplice-> fa si che i beni del defunto si confondano con il patrimonio dell’erede perciò dovrà pagare i debiti del defunto e soddisfare i legati anche con il proprio patrimonio, se i beni ereditati sono insufficienti a pagare i debiti ereditati.
-con beneficio d’inventario-> fa si che il patrimonio del defunto diverrà suo, ma restando separato dagli altri suoi beni, perciò dovrà pagare i debiti del defunto con i soli beni ereditati. Si fa con atto ricevuto dal notaio o dal cancelliere dell’ufficio giudiziario e affinché abbia effetto occorre che l’erede abbia compiuto entro 3 mesi, l’inventario dei beni ereditari.
I minori, gli interdetti e gli incapaci possono accettare solo x beneficio d’inventario.
La rinuncia è un atto unilaterale che si può fare prima che sia decorso il termine x accettare. Nonostante abbia rinunciato l’erede conserva x 10 anni dall’apertura della successione il diritto di accettare l’eredità, ma potrà esercitarlo solo se altri eredi, accettando non abbiano già preso il suo posto.
All’erede che abbia accettato l’eredità spetta la petizione di eredità con la quale l’erede chiede l’accertamento della sua qualità di erede e quindi la consegna dei beni ereditari posseduti da altri. L’erede inoltre ha il diritto di agire contro chiunque possieda beni facenti parte del patrimonio ereditario x ottenerne la restituzione.


La comunione ereditaria e la divisione


Se gli eredi sono più di 2 tra essi s’instaura una situazione di contitolarità dei diritti inerenti all’eredità. I coeredi partecipano alla comunione in proporzione della loro quota ereditaria, nella stessa proporzione acquistano tutti i crediti e subentrano in tutti i debiti del defunto. Ciascuno dei coeredi può richiedere la divisione del patrimonio ereditario (salvo se il defunto non l’ha vietata) in 3 modi:
-amichevole: consenso di tutti i coeredi
-giudiziale: in caso di mancato accordo tra le parti interviene l’autorità giudiziaria
-fatta dal testatore: questi forma le porzioni d’assegnare a ciascuno
Se i coeredi sono discendenti del defunto, o discendenti e coniuge, nell’assegnare a ciascuno la sua porzione si tiene conto delle donazioni fatte dal defunto-> collazione, che mira ad evitare disparità di trattamento fra eredi che abbiano ricevuto donazioni in precedenza e eredi senza donazioni.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.