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Definizione di legge formale e atti con forza di legge

Con l’espressione legge formale si indica quindi sia  la legge che nella gerarchia delle fonti occupa lo stesso gradino della costituzione (legge costituzionale), sia la legge che occupa il gradino immediatamente inferiore (legge ordinaria).
La legge  formale è un atto normativo prodotto  dalla deliberazione delle camere e promulgato dal presidente della repubblica. In passato è stata la fonte di diritto per eccellenza, sino a diventare sinonimo di diritto.
La forma della legge è quindi data dal particolare procedimento prescritto dalla costituzione per la sua formazione. Con questo procedimento sono formate sia le leggi ordinarie che le leggi costituzionali. Infatti il procedimento di formazione delle leggi costituzionali non è che  una variante aggravata del procedimento legislativo ordinario.
Le leggi ordinarie sono gli atti deliberati dal parlamento secondo il procedimento disciplinato dall’ art 70   e dai regolamenti parlamentari.
L’appartenenza al tipo di legge ordinaria comporta l’assoggettamento a un regime giuridico peculiare riassunto dall’espressione forza di legge.
Gli atti con forza di legge, invece, sono atti normativi che non hanno la “forma” della legge (cioè non sono prodotti dalla deliberazione delle camere e promulgati dal presidente della repubblica, ma sono equiparati alla legge formale ordinaria (perché il parlamento partecipa alla loro formazione): occupano la stessa posizione nella scala gerarchica, e perciò possono validamente abrogarla (hanno la stessa forza attiva della legge ordinaria), ed essere da essa, e solo da essa abrogati (hanno la stessa forza passiva).
Sono quindi fonti che possono sostituirsi alla legge, almeno laddove la costituzione non ponga una riserva di legge formale.
Le leggi formali ordinarie e atti con forza di legge costituiscono insieme le fonti primarie.
Alla categoria delle fonti primarie si contrappone quella delle fonti secondarie, poste ad un gradino inferiore nella gerarchia delle fonti e costituite dai regolamenti amministrativi.
“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere” dice la costituì all’art.70 e gli art. da 71 a 74 dettano la disciplina del procedimento di formazione di legge formale.
Rispetto alla regola che attribuisce alle camere la funzione legislativa, gli atti con forza di legge rappresentano un’eccezione: sono espressione   della funzione legislativa non svolta in forma legislativa.  Gli atti con forza di legge attualmente previsti dal nostro ordinamento sono: art.75-76-77-78 (le leggi costituzionali che hanno approvato gli statuti delle regioni più il decreto di attuazione dello statuto).

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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