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Forma di governo regionale: alternative possibili

Nell’attuare i propri statuti le regioni si  sono attenute alla forma di governo delineata dalla costituzione:
-attribuzione al presidente della giunta della direzione politica della giunta stessa(121.4);
-disciplina della mozione di sfiducia(126.2);
-obbligo delle dimissioni della giunta e dello scioglimento del consiglio regionale in caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri(126.3).
Alla luce di questi vincoli, le regioni non potrebbero delineare una forma di governo:
a)presidenziale, dove anche se l’esecutivo e il legislativo sono eletti dai cittadini,  una rigida separazione fra essi,  sarebbe incompatibile con l’art126.
b)semipresidenziale: che è caratterizzato da 2 organi a capo del potere esecutivo(presidente repubb e governo) e quindi sarebbe necessario creare un nuovo organo non previsto dall’art121.
c)direttoriale: perché qui è assente il rapporto di fiducia tra esecutivo e legislativo.
Quindi l’unica alternativa praticabile, consisterebbe in un  sistema di tipo parlamentare, caratterizzato da un presidente della giunta eletto dal consiglio regionale e a questo legato dalla fiducia; in tal modo inoltre, il consiglio regionale potrebbe sottrarsi all’applicazione del principio aut simul stabunt, aut simul cadent, perché durante la legislatura potrebbe sfiduciare l’esecutivo ed eleggerne uno nuovo, senza ricorrere a nuove elezioni.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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