Skip to content

Libertà e diritti costituzionalmente garantiti: definizioni

A) Situazioni giuridiche soggettive: si tratta sia delle posizioni attive, ovvero libertà e diritti, sia quelle passive ovvero obblighi e doveri. Quindi si distingue tra:
-libertà: che indicano la non interferenza dello stato nella sfera delle scelte individuali;
-diritti: relativi alle pretese di prestazioni statali.
Questa distinzione ha scarso significato per il diritto costituzionale perché aspetto negativo e aspetto positivo si fondono in ogni diritto o libertà costituzionalmente garantiti;
B) Distinzione tra diritto assoluti e diritto relativi: i primi indicano diritto valevoli erga omnes, ovvero verso tutti, a prescindere da qualsiasi prestazione da parte di terzi: tali diritto comportano un divieto di interferenza per gli altri soggetti. I secondi invece valgono solo nei confronti di determinati soggetti, ai quali si richiede una prestazione, è il caso dei diritto sociali.
Anche tale distinzione ha scarsa importanza pratica.
C) Distinzione fra diritto individuali e diritto funzionali: i primi sono quelli attribuiti all’individuo in quanto tale, prescindendo dagli effetti che il loro esercizio può produrre sulla collettività. I secondi invece sono attribuiti all’individuo solo per il perseguimento di scopi collettivi e comunque non determinati dall’individuo stesso.
D) Distinzione fra diritto soggettivi e interessi legittimi: i primi possono degradare nei secondi. Ad esempio il diritto di riunione, che è un diritto soggettivo sancito dall’art17, può trasformarsi in interesse legittimo qualora il questore vieti la riunione per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.