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Prorogatio del Consiglio Regionale

I consigli durano in carica 5 anni. Ma la corte costituzione ha affermato che cosi come la costituzione regola la prorogatio delle camere, allo stesso modo  un eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza, scioglimento o dimissioni è di esclusiva competenza dello statuto della regione(art123).
Così da garantire il principio di continuità dei lavori, in base al quale i consigli non cessino fino alla scadenza dei 5 anni, e siano provvisti di poteri attenuati di organi in scadenza.
Si ricorda che la prorogatio a differenza della proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza del mandato e l’entrata in carica del nuovo organo eletto.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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