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Struttura del parlamento italiano

I parlamenti possono avere una struttura:
-monocamerale: sistemi che individuano nell’assemblea unica l’organo che esprime la volontà popolare;
-bicamerale: sono tipici degli stati federali e rispondono all’esigenza di avere una camera che rappresenti gli stati membri. Negli stati non federali, invece, una seconda camera, trova ragione d’essere nel desiderio di ponderare meglio la decisioni parlamentari. In questi casi si tratta di un bicameralismo imperfetto, cioè le due camere hanno poteri diversi e prevale la camera bassa.
La costituzione repubblicana ha optato invece, per un bicameralismo perfetto, disegnando due camere molto simili e dotate degli stessi poteri.
Le differenze fra le due camere sono:
-presenza di membri non elettivi al senato, per la possibilità del presidente della repubblica di nominarvi 5 senatori a vita;
-un’età diversa per eleggere i deputati e i senatori(18-25anni);
-età diversa per essere eletti deputati o senatori(25-40 anni).
La costituzione ha previsto anche il Parlamento  in seduta comune, organo separato e diverso rispetto alle singole assemblee e costituito dall’insieme dei deputati e dei senatori. Esso si riunisce per:
-elezione e giuramento del presidente della repubblica;
-messa in atto d’accusa del presidente della repubblica;
-elezione di 1/3 dei membri del consiglio superiore della magistratura e dei giudici costituzionali;
Le camere e il senato si compongono di diversi organi interni:
A)Presidente: organo che presiede ciascuna camera. Ha il potere di convocazione straordinaria della camera, dirige le sedute e i dibattiti, esercita i poteri disciplinari e di polizia. I suoi collaboratori sono:
-4 vicepresidenti, che fanno le veci del  Presidente e lo coadiuvano nei suoi compiti;
-8 segretari, che svolgono attività di compilazione e lettura dei processi verbali delle adunanze;
-3 questori, che sovrintendono al cerimoniale ed ai servizi interni e svolgono attività di polizia;
B)Gruppi parlamentari: associazioni di deputati o senatori politicamente affini, che devono dichiarare entro due giorni dalla prima seduta dopo l’elezione(se deputati) o entro 3 giorni(se senatori) a quale gruppo intendono iscriversi. Per costituire un gruppo parlamentare occorrono un minimo di 10 senatori o 20 deputati: coloro che non scelgono il gruppo su iscritti d’ufficio nel gruppo misto.
C)Commissioni parlamentari: sono costituite in modo da rispecchiare i rapporti tra le forze politiche in parlamento, ed esistono presso ciascuna camera. Esse possono:
-esaminare preventivamente i disegni di legge;
-nei casi previsti dai regolamenti, procedere all’approvazione dei progetti di legge, in luogo dell’assemblea plenaria.
Possono essere:
-temporanee: costituite per risolvere particolari questioni;
-permanenti: costituite permanentemente presso ciascuna camera e aventi competenza per materia.
D)Giunte: organi collegiali, con funzioni di:
-controllo della corretta osservanza ed elaborazione di aggiornamenti e modifiche dei regolamenti;
-verifica dell’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità elettorali.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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