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I regolamenti governativi e la delegificazione


La produzione di norme astratte e generali può essere compiuta anche dal Governo e da altre autorità amministrative con atti che hanno forma ed efficacia di atti amministrativi. Tali atti sono subordinati alle leggi e non possono essere in contrasto con le norme di legge. Se contrari, sono illegittimi e possono essere annullati dal giudice amministrativo e disapplicati dagli altri giudici (tributario e ordinario).
I regolamenti non sono oggetto di giudizio di costituzionalità ma, se contrari a norme costituzionali, sono annullati o disapplicati.
La potestà regolamentare non è disciplinata dalla Costituzione, ma da una legge ordinaria ovvero la legge 400/1988 recante “disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Nell’art. 17 di tale legge sono disciplinati i regolamenti governativi che sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato e sono emanati dal Presidente della Repubblica.
Tali regolamenti disciplinano a:
a. L’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi (regolamenti esecutivi);
b. L’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio (regolamento attuativi e integrativi);le materia in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge (regolamenti indipendenti);
c. L’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge (regolamenti organizzatori);
d. L’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
In questi casi il Governo dispone di una potestà regolamentare generale esercitabile senza autorizzazione legislativa.
L’art. 17 prosegue individuando i cc.dd. regolamenti delegati mediante i quali trova attuazione la c.d. delegificazione. In base a ciò il Governo è titolare di una potestà esercitabile previa autorizzazione legislativa nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge per le quali le leggi determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari (i regolamenti delegati che abrogano norme di legge sono detti regolamenti delegificanti)
a. I regolamenti ministeriali
I regolamenti ministeriali sono adottati nelle materie di competenza di un singolo Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere.
I regolamenti ministeriali non possono dettare due norme contrarie a quelle dei regolamenti governativi e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio prima della loro emanazione. Tra i regolamenti ministeriali in materia tributaria, sono da ricordare quelli con cui il Ministro fissa la revisione del catasto, aggiorna le rendite catastali, approva il modello di dichiarazione dei redditi…
Se la materia è di competenza di più ministri, sono adottati regolamenti interministeriali sempre previa autorizzazione legislativa.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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