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Indagini bancarie


In passato il fisco non poteva penetrare il segreto bancario. Ora il segreto bancario non esiste più per il fisco e le indagini bancarie possono essere svolte in via amministrativa dall’Agenzia delle Entrate e dalla GdF.
Per svolgere le indagini bancarie, gli Uffici dell’Agenzia e la GdF devono essere autorizzati, rispettivamente, dalla Direzione regionale dell’Agenzia e dal Comandante di zona. L’azienda di credito deve dare immediatamente notizia al contribuente delle richieste ricevute.
Acquisiti i dati bancari, l’ufficio può chiedere dati e notizie al contribuente invitandolo a comparire di persona. Se vi sono incassi non registrati, si presume che ad essi corrispondano ricavi non registrati. Ecco che opera una presunzione legale relativa ai fini dell’imposta.
Tali presunzioni possono comunque essere contraddette dai contribuenti. In tal caso, gli uffici POSSONO instaurare un contraddittorio prima di emettere accertamenti che utilizzino i dati tratti dai conti correnti bancari. Secondo la giurisprudenza l’uso da parte dell’amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari non è condizionata dalla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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