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La motivazione


L’avviso di accertamento deve essere motivato. L’obbligo di motivazione riguarda, oltre all’avviso di accertamento, tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria rispetto a quanto stabilito dall’art. 7 dello Statuto.
L’avviso di accertamento delle imposte sui redditi deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’atto.
Negli avvisi in materia di Iva, oltre ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, devono essere indicati, a pena  di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori.
In qualsiasi caso, la motivazione deve mettere in condizione il contribuente di esercitare il suo diritto di difesa.
In caso di violazione dell’art. 7 dello Statuto, si parla di nullità dell’atto. Quindi, se la motivazione è assente, l’atto  nullo. Se la motivazione è insufficiente, l’atto è annullabile.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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