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Reddito complessivo

Reddito complessivo e obblighi delle consolidate.


Il calcolo del reddito dei gruppi in regime di consolidato va esaminato distinguendo la determinazione dei redditi delle singole società da quella del reddito del gruppo.
A) In primo luogo, ciascuna società consolidata deve determinare il proprio reddito applicando le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa;
B) non hanno rilievo reddituale le somme ricevute o versate tra società del gruppo in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti nell'ambito del gruppo.
C) ciascuna società deve redigere la dichiarazione dei redditi, da inviare sia all'Agenzia delle entrate, sia alla controllante.
Le controllate devono:
a) compilare la dichiarazione dei redditi al fine di comunicare all'ente o società controllante il proprio reddito, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d'imposta cui hanno diritto, gli acconti versati; al modello deve essere allegato il prospetto dei componenti negativi dedotti a fini fiscali.
b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati in regime di neutralità fiscale.
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante.


Reddito complessivo globale e obblighi della capogruppo.


La società controllante, dopo aver calcolato il proprio reddito, effettua la somma algebrica dei risultati fiscali delle dichiarazioni delle società consolidate. Il consolidato comporta la tassazione del “reddito complessivo globale”, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi, con alcune rettifiche.
Quindi dopo la somma algebrica, si apportano le rettifiche “di consolidamento”; si ottiene così il risultato complessivo globale del gruppo; da esso si deducono le perdite di gruppo di esercizi precedenti e si ottiene il reddito imponibile, o la perdita, di gruppo.
Se la somma algebrica è negativa, la perdita fiscale del gruppo è imputata alla società controllante, che può riportarla a nuovo.

Le rettifiche di consolidamento


A) nel consolidato sono esclusi da imposta i dividendi distribuiti all'interno del gruppo. Va operata una rettifica in diminuzione, escludendo totalmente da tassazione i dividendi.
B) Si escludono dal computo i finanziamenti contratti dalla capogruppo e dalle società consolidate per l'acquisto di partecipazioni in società incluse nel consolidato.
C) nei trasferimenti di beni non produttivi di ricavi, i normali effetti fiscali possono essere annullati: la plusvalenza realizzata dal cedente non viene tassata, ed il bene assume, presso il cessionario, lo stesso valore fiscale che aveva presso il cedente.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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