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Regole procedurali. La dichiarazione di inizio dell'attività.


Il primo adempimento imposto ai contribuenti è la presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività: i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione devono farne dichiarazione al Fisco, il quale attribuisce al neo contribuente un “numero di partita Iva”.
La dichiarazione di inizio dell'attività deve contenere una serie di elementi (sede, tipo di attività, etc.), la cui variazione deve pure essere denunciata al Fisco.
Infine, deve essere dichiarata anche la cessazione dell'attività.

La fattura ed i registri

A) I soggetti passivi sono innanzitutto tenuti ad emettere fattura per le operazioni che effettuano: l'obbligo riguarda tutte le operazioni che rientrano nel “campo di applicazione” dell'imposta e, quindi, non solo le operazioni imponibili, ma anche quelle “non imponibili” ed “esenti”.
La fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, per il commercio al minuto e per le attività assimilate.
Per quanto riguarda il contenuto, oltre che essere datate e numerata, deve indicare:
1) i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione;
2) i beni e servizi oggetto dell'operazione;
3) la base imponibile
4) il valore di sconti, premi o abbuoni;
5) l'aliquota e l'ammontare dell'imposta;
6) la partita iva.
Può essere emessa sia in forma cartacea che in forma elettronica; la fattura cartacea si ha per emessa all'atto della consegna o spedizione; la fattura elettronica all'atto della sua trasmissione per via elettronica.

B) La sua emissione vale come “effettuazione” della operazione imponibile e rende dovuta l'imposta in essa indicata. Il cedente o prestatore per la sola circostanza che ha emesso fattura con addebito di Iva, è obbligato nei confronti dell'Erario per l'importo indicato in fattura.

C) ogni soggetto passivo deve tenere, ai fini Iva, due registri: uno per le operazioni attive (vendite, ecc), uno per gli acquisti.
Dal libro delle operazioni attive risulta l'Iva a debito, da quello delle operazioni passive l'Iva a credito: ogni mese (od ogni trimestre) dev'essere liquidata la differenza algebrica tra Iva a debito e Iva a credito.

L'autofattura

Vi sono casi in cui l'obbligo di emettere fattura è posto a carico del cessionario, il quale deve emettere il c.d. Autofattura:
- quando il cedente ha omesso la fattura;
- quando il cedente risiede all'estero;
- quanto il cedente è un agricoltore con volume d'affari insignificante (meno di 2582,28).
Più precisamente, il cessionario o committete:
a) se non riceve la fattura entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione deve presentare all'Ufficio un documento sostitutivo della fattura non ricevuta e versare la relativa imposta.
b) se riceve una fattura irregolare, deve presentare all'Ufficio un documento che regolarizza la fattura ricevuta, e versare l'imposta o la maggiore imposta eventualmente dovuta.

Le note di variazione

Dopo che una fattura è stata emessa e registrata può risultare che debba essere apportata una rettifica, in aumento o in diminuzione, all'ammontare dell'imponibile o dell'imposta. Per rimediare ad errori ed inesattezze ecc.
A) Quando la registrazione o fatturazione di un'operazione determina un aumento dell'imponibile o dell'imposta, il cedente deve emettere una nota di variazione in aumento (fattura integrativa).
B) le ipotesi che danno luogo a variazioni in diminuzione riguardano: vicende che comportano l'eliminazione del contratto o la riduzione del corrispettivo.
C) la nota di variazione può essere emessa anche come rimedio all'inadempienza del debitore, che sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale o ad una procedura esecutiva individuale.
Perciò l'art 26 del decreto Iva consente che venga emessa una nota di variazione in diminuzione “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”.
D) alla procedura di variazione si può ricorrere anche per rimediare, in aumento, ad inesattezze della fatturazione o della registrazione.
Gli errori materiali e di calcolo possono essere corretti mediante annotazioni nei registri delle fatture emesse.

Volume d'affari, contribuenti minori e regimi speciali.

In ragione del volume d'affari, può variare il regime degli adempimenti cui sono tenuti i soggetti passivi. Il volume d'affari è dato dall'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso di un anno solare.
Il volume d'affari è dato dalla somma di tutte le operazioni che rientrano nel “campo di applicazione” del tributo.
Se il volume di affari non supera circa i 310000€ annui per le imprese che prestano servizi e per i professionisti e circa 515000 € per le altre imprese, si applica un regime semplificato, in base al quale i contribuenti:
- possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante tenuta di un bollettario a madre e figlia;
- possono effettuare le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti con cadenza trimestrale (invece che mensile).

Dichiarazione annuale ed opzioni.

Nell'Iva vi è l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale. Nella dichiarazione devono essere riportati l'ammontare delle operazioni attive e delle operazioni passive; l'ammontare dell'imposta dovuta e delle detrazioni; i versamenti effettuati nel periodo d'imposta.
La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione di sanzioni.
La dichiarazione può contenere anche delle opzioni:
- in sede di dichiarazione, il contribuente, che risulti a credito, sceglie se riportare a nuovo il credito o chiederne il rimborso.
- In sede di dichiarazione, il contribuente può, in certi casi, decidere se applicare il regime normale oppure optare per un regime speciale.

I versamenti

Vi sono versamenti periodici e versamenti annuali. I versamenti periodici sono quelli da effettuarsi nel coso dell'anno. I contribuenti soggetti al “regime normale” devono effettuare il versamento mensilmente; quelli soggetti al regime semplificato devono effettuarlo ogni trimestre.
Alla fine dell'anno deve essere fatto un versamento a titolo d'acconto: tale versamento deve essere fatto entro il 27 dicembre, ed è pari ad una percentuale della somma da versare per il mese di dicembre dell'anno precedente.

Eccedenze, detrazione e rimborso.

Il diritto di detrazione può dar vita, se supera il debito d'imposta, ad una eccedenza, della quale:
- in taluni casi può essere richiesto il rimborso.
La determinazione finale annuale del tributo può dunque comportare un debito o una “eccedenza”.
L'eccedenza può:
- essere compensata con debiti d'imposta diversa dall'Iva;
- riportata a nuovo, per essere compensata negli anni successivi;
- essere chiesta a rimborso.
Il rimborso è dato:
- a chi cessa l'attività;
- a chi esercita attività che comportano acquisti con aliquote superiori a quelle delle vendite;
- a chi ha acquistato beni ammortizzabili o studi e ricerche;
- a chi opera prevalentemente fuori dal territorio dello Stato;
- ai non residenti.
Il rimborso può essere richiesto da qualsiasi soggetto passivo, quando la dichiarazione sia risultata a credito per due anni di seguito. Inoltre deve garantire la restituzione qualora il rimborso si rivelasse indebito.
Il rimborso ha per oggetto il credito che emerge dalla dichiarazione annuale, ma alcuni contribuenti possono anche richiedere il rimborso dei crediti emergenti dalle liquidazioni infrannuali.
Sono questi i rimborsi accelerati, che possono essere richiesti:
- dai soggetti passivi che effettuano in modo prevalente operazioni attive con aliquote inferiori a quelle degli acquisti;
- dai soggetti passivi le cui operazioni attive, per almeno il 25%, sono costituite del operazione non imponibile.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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