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Contratto o accordo tra amministrazioni e privato


Gli accordi tra amministrazioni e privato: La legge prevede la posiibilità che un procedimento si concluda con un accordo/coontratto e non con un provvedimento. A tali accordi si applicano dove non disposto diversamente, i prinicpi e le norme civilistiche dei contratti.
Deroghe rispetto ai principi del codice civile: a)l'acccordo va concluso sempre in ordine ad un interesse pubblico, almeno da parte della P.A.
b)l'accordo è preceduto da una deliberazione dell''organo che sarebbe competente a determinare l'adozione del provvedimento.
c)L'accordo deve essere concluso senza pregiudizi a danni di terzi. In quanto l'accordo sostituisce il provvedimento e questo può danneggiare terzi, è giusta la clausula di salvaguardia dei terzi.
d)Per motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo pagamento di un indennizzo x eventuali danni che la risoluzione anticipata avesse causato al privato. In realtà non è del tutto una deroga, visto che il codice civile prevede la risoluzione unilaterale per contratti di tipo durevole.
Due specie di accordi: Gli accordi previsti sono di due tipi: 1)accordo preliminare , con il quale si stabilisce in via preventiva il contenuto di un provvedimento, accordo sostitutivo, che sostituisce il toto il provvedimento. Solitamente il motivo degli accordi è il cercare un intesa tra due fazione generalmente ostili come Le P.a e i privati., per raggiungere entrambi il proprio obbiettivo. Eventuali controversie in materia di accordi o per pregiudizi recati a terzi, sono materia del giudice amministrativo.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Antonio Grisolia
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