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L'invalidità dell'atto


Potere e dovere, invalidità, illeceità: Quando una norma impone un obbligo un dovere, il comportamento difforme è illecito. Quando invece attribuisce un potere da esercitare, il comportamento difforme è invalido e dunque nullo o annullabile.
Nel primo caso si colpisce il soggetto, nel secondo caso si colpisce il provvedimento che il soggetto esplica. La nullità rende l'atto improduttivo di effetti, l'annullabilità no, almeno fino a quando non verrà fatta richiesta di annullamento da un soggetto e non verrà ottenuta tramite la pronuncia di un giudice.
La P.A. Avendo un potere-dovere di agire, esercitando malamente il potere viola anche un suo obbligo in un certo senso, solo che in realtà non è autonomamente rilevante, è l'illegittimità del potere esercitato ad essere rilevante. IN alcuni casi invece è configurabile accanto all'invalidità di un atto (potere), anche un illecito(dovere) amministrativo, o penale.
L'annullabilità dell'atto di potere illegittimo è la miglior forma di deterrente contro l'uso improprio del potere, ma il fatto che l'atto diventa annullabile solo se qualcuno ne fa richiesta , chi esercita il potere in alcuni casi è tentato di violare i limiti che gli impone la legge.
Annullabilità come regime prevalente: Il codice civile contiene una disciplina articolata sull'invalidità del contratto, distinguendo i casi di nullità, e di annullabilità.
Per quanto riguarda la legislazione amministrativa, sono previsti tre vizi che rendono l'atto invalido, eccesso di potere, violazione di legge e incompetenza. Ed un unico regime che è quello dell'annullabilità.
Le scelte per il regime dell'annullabilità sono chiare, il legislatore prevedendo che il soggetto privato possa impugnare l'atto , ma non sottrarsi ai suoi effetti fino a quando non sarà accertata da un giudice la sua invalidità, e quindi sarà annullato.
Tuttavia anche nel nostro ordinamento esistono atti nulli, che sono quelli prodotti in carenza di potere, ovvero il potere non solo è esercitato malamento rendendo l'atto invalido(annullabilità), ma è stato esercitato anche da un amministrazione in carenza di potere riguardo a quel determinato provvedimento, questo rende l'atto nullo.
Essendo sottoposta al principio di legalità, ogni violazione dei limiti di legge rende l0atto illegittimo, il provvedimento adottato da un autorità non competente, o non preceduto da adeguata istruttoria, o che si discosti dai fini, inoltre essendo il frutto e l'epilogo del procedimento, ogni operazione che prescinda o si discosti da esso, rende l'atto illegittimo.
Invalidità parziale, invalidità derivata, invalidità successiva: L'invalidità si specifica in invalidità parziale e derivata.
L'invalidità parziale è quando è invalido solo parte del provvedimento , che annullata quella parte verrà fatto salvo il resto.
L'invalidità derivata è quando il vizio di un atto preparatorio del provvedimento si riperquote sul provvedimento finale. Dunque quando ad essere viziato è il presupposto dell'atto finale.
L'nivalidità successivo è un caso marginale e controverso, e si ppone solo in marginali casi in cui una legge postuma all'atto retroattiva modifichi i presupposti in base ai quali l'atto era stato posto in essere.
Incompetenza: il potere amministrativo è sempre ripartito tra apparati enti  organi, non creando cosi forti centri di potere, ed è per questo che è venuto in rilevanza, il vizio di competenza per quei provvedimenti presi da amministrazioni o da organi non competenti. Le leggi impongono al giudice che annulla l'atto per incompetenza di rimettere la decisione se adottare quel medesimo provvedimento o diverso, alla'utorità che si ritiene competente per legge.Quando non vi sia un autorità competente, l'atto puo essere reso nullo per provvedimento preso in carenza di potere.
L'atto incompetente può essere ineccepibile sotto qualsiasi altro punto di vista, questo spiega perchè può essere risolta la questione con l'adozione del medesimo atto da parte dell'organo competente però, è l'istituto della ratifica.
Violazione di legge: ai fini del giudizio di legittimità di un atto, non rilevano gli stati soggettivi dell'agente (dolo colpa ingoranza ) a tali stati sono rilevanti invece al giudizio di responsabilità amministrativa  dinnanzi alla corte dei conti, o o nel processo disciplinare o penale,ossia in processi che non hanno come oggetto l'atto, ma la condotta dell'agente.
L'accertamento è semplice, si confronta la fattispecie astratta della norma, che discpilina nella forma nei limiti tutto il procedimento amministrativocon la fattispecie concreta del provvedimento, ed eventuali difformità comportano l'invalidità dell'atto. La difformità può anche riguardare procedimenti diversi anteriore, ma comunque connessi a quello in questione invalidando anche quest'ultimo.
Eccesso di potere: l'eccesso di potere è un vizio tipico dei poteri vincolati ad un fine, l'accertamento implica quindi un confronto tra fine perseguito e fine e fine imposto dalla legge che attribuisce il potere amministrativo.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Antonio Grisolia
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