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Le particolarità della responsabilità amministrativa


L'unica vera particolarità che la differenzia esiste quando il fatto dannoso è cagionato da un provvedimento amministrativo.
In questi casi il privato non potrà andare dal giudice civile e chiedere i danni, ma dal giudice amministrativo e chiedere l'annullamento dell'atto che ritiene illegittimo, e solo dopo potrà rivolgersi alla giurisdizione ordinaria e chiedere il risarcimento. Il transito alle due giurisdizioni è reso obbligatorio dall'interpretazione dell'efficacia del provvedimento amministrativo, che quindi dovrà prima essere dichiarato illegittimo. (è il caso dell'espropriato ingiustamente).
Altro caso è quello del diniego autorizzativo, infatti qui il privato vanta un interesse, non un diritto soggettivo, (anche se l'autorizzazione consizione l'esercizio di un diritto), per cui il rifiuto non da titolo ad un azione risarcitoria civile, nemmeno dopo che il provvedimento sia ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo.
In caso invece di revoca di autorizzazione o concessione, si agirà come nel caso di espropriazione, perchè la revoca priva di un diritto soggettivo prima esercitato grazie all'auotorizzazione.
Quando l'atto produce danni immediati, illegittimo e illecito sarà direttamente l'atto (revoca ), quando l'atto  produrrà danni con la sua esecuzione, l'atto sarà illegittimo, che quando sarà annullato dal giudice diverrà fatto (illecito).
Lesione di interesse legittimo e irrisarcibilità: L'interesse legittimo, ovvero l'interesse ad una situazione favorevole, o che non si verifichi una sfavorevole, se accusa un danno, dunque non è risarcibile. Quindi il diritto soggettivo che ha subito un danno da un provvedimento, essendo che quest'ultimo lo degrada a interesse legittimo, prima di essere chiesto il danno deve essergli restituita la sua natura di diritto soggettivo attraverso l'annullamento del provvedimento. E' in questa chiave di lettura che la legge italiana di recepimento della direttiva europea sul risarcimento x danni su interessi legittimi (specificamente riguardo alle aste di appalti ) ha risposto, dunque prima va annullato l'atto (l'asta , l'aggiudicazione ingiusta, il bando ) poi chiesto il danno.
Dalla irrisarcibilità al risarcimento dell'interesse legittimo: Il dogma dell'irrisarcibilità inizia ad essere rivalutato con il decreto delegato del 98, che verrà però spazzato via dea una sentenza della corte cost. Per eccesso di delega, xkè il parlamento si era limitato a dire che il giudica amministrativo nelle materie di urbanistica edilizia e servizi pubblici conoscesse anche i diritti patrimoniali consequenziali (il risarcimento del danno per una revoca illegittima), ma non aveva inteso devolvere le tre materie alla giurisdizione esclusiva amministrativa.
Nel solco di queste piccole trasformazioni, la corte di cassazione con una sentenza rivede il tema della irrisarcibilità dell'interesse legittimo dicono “qualunque pregiudizio arrecato alla sfera altrui, senza giustificazione, obbliga colui che lo ha cagionato a risarcirlo, anche quando il soggetto che danneggia è la PA è il danno è arrecato a un interesse legittimo.

Dopo aver stabilito il principio della risarcibilità degli interessi legittimi, ne fissa dei paletti: 1)a differenza che in passato dove la colpa della pa era implicità nell'atto illegittimo, ora così non è , per desumere la colpevolezza dell'agente bisogna che siano violati i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. 2)l'altro limite riguarda la nozione di danno ingiusto causato da potere amministrativo, qui la differenza è tra a)interessi oppositivi: di solito il danno è prospettabile xkè questo è l'interesse che non venga adottato un atto che che privi di un diritto già acquisito. b) interessi pretensivi: il caso in cui si fa richiesta per poter esercitare un diritto che interessa il richiedente, in questo caso la risarcibilità del danno è difficile.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Antonio Grisolia
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