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Adequatio rei ad intellectum: capacitas animi e capacitas corporis

Tutti possono contrarre matrimonio se non ne hanno proibizione dal diritto. La dottrina giuridica del secolo scorso è arrivata a tenere ben distinti i vizi del consenso dagli impedimenti veri e propri. Dal punto di vista pragmatico distinguiamo gli impedimenti che derivano dal diritto divino e quelli che derivano dal diritto umano. Poi distinguiamo: IMPEDIMENTI DIRIMENTI: situazioni che dirimono il matrimonio e lo rendono nullo; IMPEDIMENTI IMPEDIENTI: non ostacolano la valida celebrazione, ma il matrimonio è illecito ciò comporta delle sanzioni ma non la nullità dell'atto; IMPEDIMENTI PALESI: sostenibili con prove in foro interno; IMPEDIMENTI OCCULTI: non dimostrabili in foro esterno; IMPEDIMENTI DUBBI: dei quali non ci sia certezza; IMEDIMENTI CERTI: dei quali i soggetti sono consapevoli. Gli impedimenti si qualificano come delle eccezioni, tassativamente previsti dalla legge, attraverso una formazione del pontefice. CAPACITAS ANIMIS è la capacità che rende abili al matrimonio. Fino alla codificazione del 1917 la dottrina sosteneva che chi aveva mentis disturbatio o un allentamento della capacità mentale, potevano non avere capacità di intendere e di volere, ma la Chiesa sosteneva un valido consenso attraverso i lucidi intervalli studiati caso per caso. CAPACITAS CORPORIS al soggetto è richiesta la capacità di agire ma prima ancora la capacità di capire lo schema del matrimonio, ovvero la capacità intellettiva e volitiva. L'età: non si può contrarre matrimonio prima di 14 anni per l'uomo e 16 per la donna.
-    Sisto V: no matrimonio per coloro che non potevano procreare (teoria classica);
-    Paolo VI: supera questa teoria: si può concepire una valida celebrazione di un matrimonio anche senza l'emissione del seme procreativo. Allora l'impotentia non è più legata alla procreazione. Perciò gli sposi devono compiere gli atti che astrattamente aprono alla procreazione, quindi la sterilità non dirime il matrimonio.
IMPOTENTIA ASSOLUTA: è erga omnes, verso tutti. IMPOTENTIA RELATIVA: è relativa ad una persona. Inoltre è anche legata ad un fatto psicologico, e per essere invalidante deve essere perpetua, antecedente il matrimonio e non curabile. Ci sono dei casi di omosessualità che prima non potevano essere risolti, casi scoperti dopo il matrimonio. L'unica strada possibile era ritenerli incapaci di intendere e di volere, ma sono inclinazioni sessuali, non è pazzia. Perciò si considerano invalidi i matrimoni in cui i coniugi non possono adempiere agli obblighi e ai doveri scaturiti dal matrimonio.
Impedimenti legati al tabù del SACRO sono 4, i primi 3 sono dirimenti: - LEGAMEN: chi ha contratto un precedente matrimonio non può contrarre nuove nozze con un altro; - ORDINE SACRO: non possono contrarre matrimonio i sacerdoti o chi ha ricevuto un ordine sacro, ma la Santa Sede può sospendere l'esercitazione dei doveri sacerdotali e concedere il permesso di contrarre il matrimonio; - VOTUM SOLEMNE: deve essere dispensato; - VOTUM SEMPLICE:  è impediente. 
Impedimenti rapportati ad una pena, sono 2: CRIMEN, contempla l'ipotesi dell'uccisione del coniuge (coniugicidio), per contrarre nozze con l'amante, ma il matrimonio è invalido. RAPTUS, rapimento, tutelava la presunta inferiorità della donna, è l'ipotesi in cui una donna sia rapita a scopo di matrimonio ma anche questo è invalido, comporta la nullità del matrimonio. Il consenso poteva essere sanato se dopo la donna tornava dal rapitore. Se un uomo veniva rapito non scattava il raptus, ma si applicava l'istituto della violenza fisica.
Dal punto di vista religioso, il diritto canonico prevede 2 impedimenti: MIXTA RELIGIO: è impediente, è fatto divieto ad un battezzato di sposarsi con un battezzato acattolico; DISPARITAS CULTUS è dirimente, non possono esserci nozze tra due  soggetti appartenenti a due religioni diverse. Ma la codificazione del 1917 prevede una dispensa per il coniuge non cattolico che sposa un soggetto cattolico, non deve interferire nella sua fede e la prole deve essere educata cattolicamente.
Impedimenti legati al tabù del SANGUE sono 4: CONSANGUINEITà, lega sostanzialmente i soggetti che discendono da un unico stipite all'infinito e in linea collaterale fino al 4°. AFFINITà rapporto di parentela che sorge con la famiglia che si è sposata fino al 3°. PUBBLICA ONESTà, funziona come l'affinità ma si attaglia alle situazioni in cui vi sia una convivenza e pone gli stessi vincoli del matrimonio. COGNATIO REGALIS divieto di contrarre nozze tra adottante e adottato.

Tratto da DIRITTO CANONICO di Alexandra Bozzanca
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