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Articolazione del consiglio di amministrazione della società

Nelle società non quotate, è possibile che la società sia amministrata sia da un amministratore unico, sia da più amministratori. Mentre le società quotate possono essere amministrate solo da più amministratori.
Quando ci sono più amministratori questi sono organizzati in un consiglio di amministrazione che ha il potere deliberativo, la funzione gestoria spetta a tutti gli amministratori insieme. Inoltre c’è una funzione di rappresentanza che spetta individualmente agli amministratori a cui questo potere è riconosciuto o dallo statuto o dall’atto di nomina. L’amministratore delegato tendenzialmente ha sempre il potere di rappresentanza.
È possibile nonché molto diffuso ai fini di favorire la rapidità delle scelte, che il Cda deleghi alcune delle sue attribuzioni o ad un Comitato Esecutivo, cioè un organo collegiale, interno al Cda, oppure a favore di uno o più amministratori delegati. La differenza è che il Comitato Esecutivo è un organo collegiale e le decisioni vengono assunte a maggioranza, mentre se si delegano alcuni dei poteri a uno o più amministratori delegati, questi sono degli individui, e quindi in caso di pluralità di questi, essi avranno il potere di compiere le attribuzioni fornite dal Cda disgiuntamente o congiuntamente a seconda di quello che si prevede. Questi però ovviamente non formano un organo collegiale. Può anche avvenire nella prassi che le funzioni vengano delegate in parte ad un Comitato Esecutivo e in parte ad uno o più amministratori delegati.

La delega da parte del Cda deve essere consentita dallo Statuto o da una decisione dei soci assunta in sede di assemblea ordinaria. Questa è la delega tipica. Una volta che c’è questa autorizzazione dei soci, poi saranno i membri del Cda che al loro interno definiranno concretamente a quali membri devono essere attribuite determinate funzioni e gli eventuali limiti.
Ci sono delle competenze gestorie che non possono essere delegate per legge: redazione del bilancio, redazione di progetti di fusione o di scissione, aumenti di capitale delegati dall’assemblea. Queste decisione devono essere assunte dal Cda.
Prima della riforma non era chiaro cosa dovessero fare i vari amministratori delegati una volta che il Cda gli aveva delegato alcune funzioni. Era previsto che gli amministratori non delegati dovessero esercitare un generale dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione. Alla luce di questo capitava ad esempio che l’amministratore delegato stipulasse contratti nell’ambito della sua delega dannosi della società, quindi era ritenuto responsabile. Tuttavia visto che glia altri dovevano controllare l’andamento della gestione, si riteneva che anche questi avessero violato il loro obbligo, e anch’essi venivano ritenuti responsabili.
Questo ha suscitato una serie di reazioni. Il legislatore ha deciso di indicare cosa devono fare gli amministratori delegati e quelli deleganti. Questa nuova disciplina è contenuta nell’art.2381 a partire dal comma 3 al comma 6.

In primo luogo individua cosa devono fare gli ORGANI DELEGATI:
- devono amministrare la società nei limiti della delega a loro conferita. Spesso la delega può anche essere generale, come ad esempio compiere tutti gli atti relativi alla gestione.
- devono curare l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
- devono, salvo che la società sia di dimensioni ridotte, redigere i piani strategici industriali e finanziari della società;
- riferire al Cda e al Collegio Sindacale, ogni 6 mesi, a meno che lo Statuto non preveda una periodicità inferiore, sul generale andamento della gestione, nonché sulla prevedibile evoluzione della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo poste in essere dalla società o da quelle controllate. Quindi devono dare informazione su cosa hanno fatto, evidenziare le operazioni di maggior rilievo e informarli sulla prevedibile evoluzione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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