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Limiti alla libertà dei soci e accordi: interesse sociale e patti parasociali

Interesse sociale


L’interesse sociale è un limite esterno alla libertà dei soci nell’esercitare i diritti di voto, i soci sono liberi, ma non devono arrecare danno alla società e agli altri soci.
Due teorie principali per definire cos’è l’interesse sociale:
- TEORIA CONTRATTUALISTICA : l’interesse sociale è l’interesse comune dei soci all’esercizio di un’attività economica a scopo di lucro. I soci esercitano in comune l’attività economica al fine di conseguire utili da dividere tra di loro.
- TEORIA ISTITUZIONALISTA : l’interesse sociale esula dall’interesse dei soci, ed è una sorta di interesse superiore della società o non solo interesse comune dei soci, ma anche di tutta una serie di soggetti in qualche modo legati alla società. Ad esempio l’interesse dei dipendenti, dei creditori.
Tra le due è prevalente la teoria contrattualistica, anche se sta riacquistando potere la seconda. La prima teoria è preferibile, anche per quanto è previsto dall’art.2347.


Patti parasociali: i sindacati di voto


I sindacati di voto sono degli accordi tra soci i quali convengono tra loro come votare in assemblea, naturalmente ci sono varie tipologie: all’unanimità, a maggioranza.
I patti parasociali soprattutto nelle società quotate hanno un apparato organizzativo, ovvero ci possono essere degli organi nel patto come il direttore del sindacato di voto che può essere utile anche ai fini di porre in essere delle determinate tecniche contrattuali per far si che poi il voto in assemblea di effettivamente esercitato secondo quanto prima è stato deciso all’interno del patto.
I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente tra le parti, non nei confronti della società, per cui se uno dei soci aderente al patto, commette un inadempimento, il suo voto in assemblea è perfettamente valido, resta però il fatto che gli altri soci aderenti al patto possono chiedere un risarcimento del danno.
L’esistenza di un patto parasociale può incidere sulla validità di una delibera assembleare: è il caso in cui uno dei soci aderenti al patto è in conflitto di interessi ai sensi dell’art.2373. Perché in questo caso il conflitto di interessi di un socio aderente al patto si estende anche agli altri soci aderenti al patto, e quindi è più facile che il voto espresso dagli aderenti al patto parasociale sia determinante per il raggiungimento della maggioranza assembleare e quindi la delibera sia labile.
I sindacati di voto servono a fornire unità di indirizzo della maggioranza o in alcuni casi anche della minoranza., però hanno anche un aspetto negativo che è che i sindacati di voto, soprattutto se combinato con un sindacato di blocco, potrebbe avere l’effetto di cristallizzare le posizioni di potere all’interno della società.
Non c’è nessuna norma che vieta la predeterminazione del voto, e che quindi la volontà sociale si formi in assemblea. La volontà dei soci si esprime in assemblea, e poi e l’assemblea che decide su quella delibera.
Quindi non ci possono essere dubbi sulla liceità dei patti, ma quello che conta è che sia garantita la trasparenza, la piena informazioni sui centri di potere all’interno della società. Quindi i sindacati di voto creano un’unità di indirizzo, rafforzano i gruppi, ma rischiano di generare una cristallizzazione delle posizioni di potere, per questo bisogna dare trasparenza ai centri di potere. Se questo è l’obiettivo non ha senso parlare di nullità, ma ci vuole una disciplina normativa che dia trasparenza ai patti parasociali e che si eviti il rafforzamento di potere eterno.

Per le quotate dal TUF nel ’98 art. 122 e seguenti, per le non quotate dalla riforma del 2003, sono state individuate due norme:

- DURATA DEI PATTI PARASOCIALI : i patti non possono superare 5 anni per le società non quotate, 3 anni per le società quotate. Se hanno una durata superiore, il patto è valido, ma il termine di durata viene ridotto entro le soglie. I soci possono però anche non prevedere alcune durata, in questo caso il patto parasociale ha durata illimitata, ma i soci possono recede liberamente (con preavviso di 6 mesi). Ci sono una serie di problematiche legate a quando la durata non è ben chiara: ad esempio il patto dura fino a quando si verifica un determinato evento. In questo caso il patto è valido, ma rimane valido fino a quando si raggiunge la durata massima legale (3 o 5 anni), dopo di che le parti possono recedere liberamente.

- PUBBLICITÀ DEI PATTI PARASOCIALI : ha un diverso regime a seconda della società:
* SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO E CHE SONO QUOTATE : i patti sono soggetti a una pubblicità ampia, bisogna comunicarli alla Consob, pubblicarli per estratto su un quotidiano di diffusione nazionale, e depositati presso il registro delle imprese. Il tutto entro 5 giorni dalla stipulazione del patto. Questo vale anche per le controllanti di queste società. Se non viene data l’adeguata pubblicità, il patto è nullo, quindi i soci aderenti al patto, una volta scaduti i 5 giorni, sono liberi di votare come credono. Questa nullità non è nemmeno sanabile. Inoltre il voto relativo alle azioni dei soci aderenti al sindacato di voto non pubblicizzato e quindi nullo, è sospeso. Non si può quindi esercitare il diritto di voto, e se venisse esercitato il diritto di voto e questo fosse determinante per la delibera, questa sarebbe annullabile. L’azione per ottenere l’annullamento della delibera la può ottenere anche la Consob.
* SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO MA NON SONO QUOTATE : quando il patto viene stipulato deve essere comunicato alla società, inoltre in apertura di ogni assemblea deve essere dichiarata l’esistenza del patto. La sanzione in caso di inadempimento di questi obblighi è meno grave perché non c’è la sanzione della nullità, il patto resta valido, però è sanzionato con la sospensione del diritto di voto, e anche qui se i voci votano comunque, la delibera può essere impugnata e annullata, dai soggetti legittimati dalla disciplina delle impugnative.
* SOCIETÀ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO : non è prevista nessuna forma di pubblicità. Il che è una soluzione discutibile, perché così i centri di potere restano occulti, va però anche detto che in questo caso siccome i tioli azionari non sono diffusi tra il pubblico, le esigenze di trasparenza sono minori.
Questa disciplina vale per tutti i patti parasociali, non solo per i sindacati di voto, quindi tutti i patti che devono stabilizzare gli assetti proprietari e il governo della società. Per le quotate la definizione è ancora più ampia perché bisogna dare pubblicità anche ai patti di consultazione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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