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Acquisto di azioni proprie

Le azioni esistono già sul mercato e la società si propone con un contratto di venirne titolare. Quando parliamo di acquisto di proprie azioni tutti pensano al contratto di compravendita, però non è l’unico modo per acquistare proprie azioni, ma ci possono essere tantissimi altri contratti idonei a trasferire la proprietà.

Dubbi nei quali non si sa se si deve applicare la disciplina dell’acquisto delle proprie azioni:
prestito titoli: era stato messo da parte perché nella nostra storia c’è stato uno scandalo grave che è quello della Banca Romana. Ora lo abbiamo ripescato e fa si che colui che riceve la cosa data a mutuo ne diventa proprietario ed è obbligato a restituire uno stesso ammontare di stesse cose alla scadenza. Divenendo proprietario ha tutti i diritti patrimoniali e amministrativi esercitabili in qualità di titolare: vota, percepisce dividendi.
Quale che sia la ragione o la durata del periodo relativo all’acquisto che viene effettuato, se la titolarità passa in capo alla società, le seguenti norme si applicano:
- l’acquisto non deve essere tale da mettere a repentaglio la misura delle risorse che rappresentano la garanzia del capitale. Non si possono utilizzare risorse della società che intacchino il capitale minimo della società. Si può fare l’acquisto solo con riserve disponibili o utili distribuibili;
- le azioni da riacquistare devono essere interamente liberate, e questo è un’antica regola che serve a evitare che siano favoriti alcuni soci ai quali si consente di entrare in società non sottoscrivendo interamente le azioni e poi vengono liberati dall’obbligo di versare tutto grazie al riacquisto delle loro azioni e anche perché si rischierebbe di avere un caso di difficile governabilità di potenziale nullità dell’azione per confusione, ovvero per la situazione in capo allo stesso soggetto di creditore e debitore;
- l’assemblea deve aver approvato l’operazione e questo perché c’è il rischio che gli amministratori ci marcino, e quindi essi non possono realizzare un’operazione legittima senza avere avuto un’approvazione da parte dell’assemblea. E se viene fatta senza l’approvazione dell’assemblea, l’operazione è valida, ma espone gli amministratori ad una responsabilità. Inoltre la delibera non vincola gli amministratori, in nessun caso gli amministratori sono esonerati da responsabilità per gli atti che compiono, quindi la delibera è necessaria ma non sufficiente, perché una volta che hanno ottenuto la delibera devono valutare se vale comunque la pena di comprare, perché anche se comprano male hanno responsabilità.
- Meno di un anno fa è stato stabilito un requisito solo per le società quotate, che fissa un tetto massimo alla quantità di azioni che si possono acquistare da parte della società. Questa soglia è del 20%.

Questa regola però non c’è più per le non quotate. Ci si è chiesto fino a che punto una non quotata può utilizzare le risorse per acquistare le proprie azioni, ci si è domandata se una società poteva comprare tutte le azioni.
Se non vengono rispettate queste condizioni:
- se l’assemblea non si è riunita, l’operazione è comunque valida se l’assemblea si riunisce entro un anno per ratificare l’operazione svolta;
- se la società sfonda il limite del 20% l’operazione è valida comunque, ma solo se si vende la percentuale di sforo entro 12 mesi.
L’assemblea che deve autorizzare l’acquisto di proprie azioni è un’assemblea ordinaria, perché le competenza non indicate dalla legge, ovvero le competenze residuali sono tutte di competenza ordinaria e non straordinaria.

Mentre è una competenza specifica dell’assemblea straordinaria l’approvazione delle operazioni di assistenza finanziaria.
Valutiamo come sono trattate le proprie azioni in portafoglio della società, che è quanto corrisponde alla seconda preoccupazione del legislatore: le azioni in portafoglio non votano e non partecipano alla distribuzione dei dividendi. I diritti inscindibilmente connessi alle azioni vengono paralizzati in capo al portafoglio e ridistribuiti tra gli azionisti. La legge però prevede che per non facilitare gli amministratori nel controllo della società, le azioni proprie sono conteggiate per determinare se sono raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi. Il quorum deliberativo indica come le azioni proprie sono presenti in assemblea.
Valutiamo come creiamo una riserva indisponibile nel bilancio di una società a fronte dell’acquisto di proprie azioni, essa rimane nella pancia della società fintanto che non c’è bisogno di distribuire proprie azioni. Se fossero beni di terzi sarebbe diverso, ma essendo della società, essi non vengono trattati allo stesso modo: si sopporta un costo di bilancio come vincolo che figura nella  riserva indisponibile nel bilancio all’attivo. È posta rettificativa o fondo rischi per perdite: È considerata posta rettificativa dell’attivo dalla maggioranza delle discipline.
Quando l’operazione viene fatta fuori dal mercato di borsa, nel caso di acquisto di proprie azioni di società non quotate, non ci sono modalità particolari che la legge specifica per stabilire da chi si comprano proprie azioni, ma scatta un principio generale, che è il principio di eguaglianza delle azioni. Gli amministratori devono offrire ai soci un’uguale possibilità di vendere. Se c’è un numero di soci che vogliono vendere maggiore delle azioni che la società può e vuole comprare, bisogna ridurre la quota che ciascuno vuole vendere proporzionalmente, per rispettare l’uguaglianza, se no bisogna proteggere con il sorteggio. Oggi l’offerta pubblica è una delle modalità per acquistare azioni, ma ci sono anche altre alternative rispettose del principio di uguaglianza.
Sia per le quotate che per le non quotate, gli amministratori ricevono anche paletti entro i quali esercitare la loro autonomia gestionale e scegliere: hanno un tempo entro quale fare l’acquisto, hanno un massimo e minimo sul numero di azioni, ecc. l’assemblea non da un ordine agli amministratore fisso, ma fissa dei paletti, entro i quali gli amministratori operano sulla base delle loro responsabilità.
La legge ammette che ci possono essere casi di stabilizzazione, è stato anche ammesso dal nostro codice che la delibera con la quale si autorizza l’acquisto di azioni proprie prevede anche le condizioni alle quali vendere le azioni proprie, quindi la società può commerciare le azioni proprie nei limiti fissati dall’assemblea, questo limita la possibilità che queste operazioni stabilizzino e speculino.
Oggi c’è l possibilità di fare operazioni su azioni proprie tramite contratti derivati. Grazie ai derivati si possono aggirare tutti i divieti di legge relativi alle azioni proprie. Basta pensare al caso in cui una società si compra un’opzione call su azioni proprie e predetermina il prezzo al quale potrà acquistare azioni proprie.

In generale occorrerà che siano rispettati i limiti di legge sia al tempo in cui la società si compra il contratto derivato, si al tempo in cui in base al contratto derivato la società esercita il diritto o subisce gli effetti del diritto. Gli amministratori non possono concludere contratti derivati su azioni proprie che violano le norme su azioni proprie. Non c’è solo il diritto societario sulle azioni proprie che deve essere rispettato, ma anche le regole di mercato per la determinazione dei prezzi devono essere rispettate.
Le norme sull’acquisto di azioni proprie sono automaticamente estese a quelle fattispecie in cui una controllata acquista azioni della controllante. Poiché il principio è che una società per comprare azioni proprie deve rispettare certe regole, il diritto vuol evitare che le regole sia aggirate, tramite un soggetto al quale la controllante può ordinare di fare delle operazioni. Sono trattati allo stesso modo gli acquisti che la società fa direttamente con i propri denari, e indirettamente tramite la controllata. Il conteggio del 20% lo si fa sommando gli acquisti che la controllante fa direttamente e quelli che fa tramite la controllata. Parimenti la controllata quando acquista azioni della controllante, anch’essa deve utilizzare le risorse eccedenti quelle che riservano a rispettare i vincoli del capitale nominale e della riserva legale. Queste regole le ritroveremo nel caso delle partecipazioni reciproche.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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