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Il procedimento di fusione societaria: progetto, delibera e atto

Il procedimento di fusione si articola in tre fasi: - progetto di fusione
- delibera di fusione
- atto di fusione

Il progetto di fusione è un documento unitario che gli organi amministrativi delle varie società partecipanti alla fusione redigono, ci sono tutti gli elementi essenziali della fusione.
L’ art.2501 ter contiene tutte le indicazioni che il progetto di fusione deve contenere:
- modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- atto costitutivo della nuova società o di quella incorporante che conterrà le modifiche che derivano dalla fusione;
- rapporto di cambio, ossia il rapporto in base al quale i soci nelle società che si estinguono verranno assegnate le azioni o le quote della società incorporante. Bisogna indicare anche l’eventuale conguaglio in denaro;

Il progetto di fusione è correlato da altri documenti che servono a dimostrare la situazione patrimoniale e contabile delle varie società partecipanti alla fusione.
Viene depositata presso la sede della società anche una relazione dell’organo amministrativo delle varie società partecipanti alla fusione, che illustra il progetto di fusione e il rapporto di cambio. In più c’è una relazione degli esperti che è una relazione sulla congruità del rapporto di cambio.
Tutta questa documentazione resta nella sede della società per almeno 30 giorni prima della data in cui è fissata l’assemblea delle varie società partecipanti alla fusioni convocata per l’assunzione della delibera di fusione.


Delibera di fusione societaria


Le assemblee delle varie società partecipanti alla fusione devono deliberare la fusione, approvando il progetto di fusione oppure no. Per l’assunzione della delibera sono necessarie le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo. Si pone poi un tema se i soci in sede di delibera di fusione possono modificare o meno il progetto di fusione, c’è sempre stato un orientamento molto restrittivo. Con la riforma del 2003 si è previsto che si possono apportare modifiche al progetto di fusione purché non incidono sui diritti dei soci e dei terzi.
Dopo di che bisogna vedere se i soci di minoranza hanno il diritto di recesso, bisogna fare una distinzione: il legislatore ha ritenuto che la delibera di fusione omogenea è una causa di recesso nelle srl ma non nelle spa. Mentre se si tratta di una fusione eterogenea è una causa di recesso tanto nelle spa quanto nelle srl.
Prima i creditori delle varie società avevano il diritto di far valere il loro credito sul patrimonio della società creditrice, ma con la fusione si crea l’unificazione di tutti i patrimoni, e questo potrebbe portare dei problemi per la tutela dei creditori.
L’art.2503 prevede che la fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese della delibera di fusione. Il termine dei 60 giorni può non essere rispettato qualora risulti il consenso dei creditori, qualora i creditori che non hanno dato il consenso vengano pagati, oppure nel caso in cui la relazione degli esperti sia redatta da un’unica società di revisione per tutte le società la quale asseveri sotto la sua responsabilità che la situazione patrimoniale e finanziaria della società non rende necessarie delle garanzie per i creditori. Se i creditori fanno l’opposizione alla fusione, la fusione non può essere attuata, non si può arrivare all’atto di fusione. Il tribunale deve decidere se l’opposizione è fondata o meno. Se il tribunale non concede che la fusione venga attuata nonostante l’opposizione allora il procedimento è momentaneamente bloccato. In alcuni casi il tribunale fa continuare con il procedimento di opposizione però la firma dell’atto di fusione nnon è sospesa purché le società partecipanti alla fusione diano idonee garanzie ai creditori.
Se si procede alla delibera di fusione e senza che si risolva il problema si attua la fusione senza rispettare il termine dei 60 giorni per la tutela dei creditori, l’atto di fusione è valido, però è improduttivo di effetti nei confronti dei creditori, che potranno continuare a far valere i diritti come se la fusione non fosse efficace nei loro confronti.
Se avviene la delibera e si è rispettato il termine dei 60 giorni si può passare alla terza fase.


Atto di fusione societaria


I legali rappresentanti di tutte le società che partecipano alla fusione stipuleranno di fronte al notaio un unico atto di fusione. L’atto di fusione è fatto per atto pubblico e dal momento in cui viene iscritto nel registro delle imprese si producono tutti gli effetti della fusione. L’atto di fusione ha un’efficacia costitutiva degli effetti della fusione: unificazione dei patrimoni, estinzione delle società che vi hanno partecipato, l’assegnazione ai soci delle azioni o delle quote, ecc.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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