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Le società cooperative

Le società coperative sono caratterizzate da due elementi:

- CARATTERISTICA DI STRUTTURA :sono società a capitale variabile;
- CARATTERISTICA DI FUNZIONE : scopo mutualistico

Nelle spa il capitale è una cifra fissa pattuita la quale non può essere modificata per effetto dell’andamento economico della società, ma può essere solo modificata attraverso un notaio, nelle società cooperative invece il capitale è in ogni momento aperto a modifiche nella sua consistenza senza che sia necessario che i soci pattuiscano una cifra diversa. Quindi l’ammontare del capitale non viene fissato, può essere identificabile in ogni momento, ma poi questo può variare a seconda che entrino o escano nuovi soci.

La società cooperativa è una variante tecnica delle altre società, caratterizzata dalla variabilità del capitale.
La cooperativa è stata riconosciuta come tale nel codice del 1942, ma sono più vecchie del codice del 1942, però prima erano società anonime, in nome collettivo, in accomandita, che le rendeva cooperative per l’oggetto, non per la struttura.

Con lo scopo mutualistico si vuole fare ottenere direttamente nella sfera economica di chi partecipa alla società il vantaggio di essere socio. La società offre ai suoi soci occasioni di scambio più favorevoli di quelle che i soci otterrebbero dal mercato. L’idea della cooperativa è che il vantaggio di essere in società si percepisce avendo rapporti con la società. Mentre nella società ordinaria il vantaggio di essere in società è dato dall’accumulo dell’utile e conseguente ripartizione. L’impresa in entrambi i casi ha le stesse caratteristiche, lo scopo mezzo è lo stesso, mentre lo scopo fine è diverso: nelle società ordinarie è l’accumulo di utile, nelle società cooperative è lo scopo mutualistico.
Si può considerare la gestione della cooperativa una gestione connotata dall’essere al servizio dei soci. Nella cooperativa i soci sono anche clienti della cooperativa, questa è la cosiddetta gestione in servizio.
Questa concezione dello scopo mutualistico fa pensare ad alcuni che il socio cooperatore abbia diritto ad ottenere dalla società le prestazioni che la società offre. La maggioranza degli autori ritiene di no.
La legge non ha mai chiesto che la società cooperativa funzioni soltanto come una gestione di servizi, e quindi che abbia solo rapporti con i soci, ma si ammette anche la possibilità di rapporti della società con soggetti diversi dai soci. In questo modo la società ottiene un vantaggio che ha la stessa forma dell’utile che ottiene la società ordinaria. Se c’è un eccedente attivo questo genera utile.
Non è quindi necessario lo scopo esclusivo dei terzi.
Per decenni ci sono stati dibattiti per stabilire il peso che deve avere l’attività nei confronti dei terzi rispetto a quella dei soci. Il legislatore con la riforma del 2003 ha deciso inizialmente di colpire le cooperative che volevano mantenere il rapporto con i terzi e dava delle agevolazioni fiscali alle cooperative pure.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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