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Operazioni e sottoscrizione di azioni proprie

Operazioni su azioni proprie


Le azioni sono una frazione minima unitaria del capitale che veicola lo stato di socio, ma sono al tempo stesso trattate come beni, proprio per questo è concepibile rispetto alle azioni che sia la stessa società che le emette a compiere operazioni sulle stesse. Ci sono però delle preoccupazioni che il legislatore ha, che non ha quando la società compie operazioni su mezzi di terzi.
La prima disciplina risale al 1882.

Attualmente le preoccupazioni sono di tre ordini:
1. un’operazione su proprie azioni può violare le regole sul capitale: se una società compra le azioni da un socio, questo cessa di essere socio e recupera dalla vendita quanto ha investito. Ci può essere un’elusione della regola che i conferimenti non possono essere restituiti ai soci fin quando dura la società.
2. Effetto di autocontrollo che ha l’acquisto di proprie azioni : se gli amministratori hanno paura di vedere scalata la società da soggetti loro ostili, un mezzo molto efficace per rendere meno probabile questa scalata, è investire risorse della società per togliere dal mercato azioni che potrebbero essere comprate da terzi ostili.
3. Manipolazione del mercato : intervenendo sul mercato con operazioni sulle proprie azioni gli amministratori possono interferire sulla corretta determinazione dei prezzi di mercato.
Per tutte queste ragioni le operazioni su proprie azioni sono in alcuni casi vietati, e in altri sono consentite purché vengano rispettate certe cautele.

A favore della possibilità per la società di spendere le proprie risorse per comprare le proprie azioni, ci sono due considerazioni:
1. almeno in astratto, nessuno meglio della società può valutare le prospettive di sviluppo e valorizzazione delle azioni;
2. Se la società immagina che l’andamento di mercato è falsato da speculazioni altrui, da pressioni ingiustificate sul titolo, essa può, nel proprio interesse legittimo, può intervenire sul mercato e stabilizzare il corso delle azioni, per far si che le manovre altrui siano contrastate da operazioni della società. Però questa spesso viene usata come scusa dagli amministratori, per giustificare le grosse spese della società.
Alcune operazioni si devono fare su una base di una relazione che illustra le regioni del perché si fanno determinate operazioni.
Bisogna distinguere tra operazioni vietate e quelle che si possono fare con determinate cautele.
Tra le operazioni vietate la prima da ricordare è quella della..


Sottoscrizione di proprie azioni


Questa è una situazione nella quale si annuncia al mondo che la società fa un aumento di capitale per raccogliere nuovi fondi, ma in realtà questo non è vero, perché il soggetto che sottoscrive il residuo dell’aumento non sottoscritto dal mercato, è sottoscritto dalla società, quindi è lei stessa che si impegna a fornire i fondi per la sottoscrizione. Sembra che si siano raccolti fondi, ma in realtà si utilizzano fondi che la società ha già nel suo patrimonio.

Questa situazione è sempre vietata per ragioni di ordine pubblico e la conseguenza generale della norma sarebbe la nullità dell’operazione, invece in quest’ipotesi l’atto al posto di essere nullo è trattato dalla legge in modo specifico: si considero sottoscrittori in proprio i promotori e i fondatori, se questo avviene in sede di costituzione, e se avviene in caso di aumento di capitale sono sconsigliato sottoscrittori in proprio gli amministratori. Tutti questi soggetti sono considerati sottoscrittori in proprio con un’obbligazione solidale, ovvero l’obbligazione colpisce tutti e tutti devono versare l’intera somma per la quale l’obbligo sussiste. Può essere evitata questa responsabilità da parte di questi soggetti solo provando l’assenza di colpa. Questo è il caso in cui la sottoscrizione viene fatta in via trasparente da parte della stessa società, è un caso rarissimo perché la sottoscrizione da parte della società non si può fare.

Più frequente sono le ipotesi di sottoscrizione di proprie azioni fatte in maniera indiretta, utilizzando terzi compiacenti o delle società fiduciarie, italiane o estere. che La società sottoscrive proprie azioni a nome di un soggetto terzo, prestanome o società tributaria. Viene considerato sottoscrittore in proprio il soggetto che si presta. Però diventa nullo il rapporto interno con cui il terzo potrebbe recuperare valore alla società e diventa socio per davvero, a questo punto deve essere lui con i soldi che deve provvedere al pagamento di quanto si è impegnato. La legge prevede anche che se questi terzi non hanno fondi per onorare l’impegno, ci sarà una responsabilità solidale da parte degli amministratori in sede di aumento di capitale o di promotori e fondatori in sede di costituzione. Questo caso illustra il principio di soggetti solidalmente responsabili a titolo diverso: il terzo fiduciario come obbligato di quanto sottoscritto, l’amministratore se il terzo non paga perché ha indotto il terzo a fare questo tipo di operazione. Entrambi sono responsabili per la stessa somma.
La sottoscrizione di proprie azioni eccezionalmente è consentita dall’ordinamento, secondo la norma introdotta con la riforma del 2003 ed è entrata in vigore nel 2004. Molti dubitano che questa norma sia vigente, perché entra in conflitto con le direttive comunitarie a riguardo, però visto che il diritto comunitario prevale su quello nazionale, molti autori sostengono che è come se non fosse scritta. Quando una società compra proprie azioni, essa non può utilizzare i diritti connessi a queste azioni, però questa norma prevede una deroga: se c’è un aumento di capitale e l’assemblea autorizza la società a sottoscrivere il diritto di opzione connesso alle azioni detenute in pancia, essa può farlo. Le leggi italiane però devono essere conforme al diritto comunitario, in caso contrario la legge è nulla, e se viene comunque utilizzata lo stato italiano è citabile di fronte alla corte di giustizia ed è portato al risarcimento del danno. Qualche autore cerca comunque di salvare questa norma prevedendo che la società può mantenere il diritto d’opzione esercitandolo non sottoforma di sottoscrizione, ma di vendita del diritto d’opzione afferente alle azioni in pancia, se no la società regalerebbe il valore dell’azione agli altri soci. Però casi concreti su questo fatto non ci sono mai stati.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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