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Amministrazione nella Srl

Si può ridurre il Consiglio di Amministrazione a una funzione quasi marginale: mera esecuzione delle decisioni che prendono i soci, sicché si può avere una gestione della società direttamente fatta dai soci, dove gli amministratori sono solo esecutori. Gli amministratori possono operare anche disgiuntamente.
Il Collegio Sindacale può anche non esserci se non ci sono determinati requisiti.
Diversamente dalla spa per la quale i diritti della minoranza sono stati compressi e affidati a minoranze qualificate, e si è in questo modo richiesto una serietà di investimento per poter esercitare i più importanti diritti sociali (impugnativa dell’assemblea), nella srl ogni socio come tale ha a disposizione l’intera gamma dei rimedi utilizzabili per contrastare l’amministrazione. L’idea di fondo è occorre mettere i minoritari nella stessa condizione di intervenire nella gestione in cui si trovano i maggioritari.


Organizzazione dell'amministrazione


Lo statuto può scegliere modalità varie di organizzazione dell’amministrazione.
Ci sono delle operazioni inderogabili che possono essere svolte solo dagli amministratori previsti dall’ultimo comma dell’art.2475: redazione del progetto di bilancio, progetti di fusione e scissione e aumenti di capitale. Queste operazioni devono essere riservate agli amministratori e con il metodo collegiale. Al di fuori di queste operazioni, tutte le altre attività di gestione che normalmente spettano agli amministratori, possono essere svolti anche dai soci.
Nelle srl il potere fondamentale di decidere sulle operazioni di gestione può spettare ai soci se un certo numero di questi lo chiede. In ogni momento è possibile fare la gestione assembleare della società.
Se ci sono più amministratori questi in assenza di diversa disposizione dell’atto costitutivo, funzionano secondo il metodo collegiale e danno così luogo al Consiglio di Amministrazione. Però lo statuto può prevedere che funzionano come amministratori di una società di persone dove si può decidere congiuntamente o disgiuntamente.
CONGIUNTIVA : ci deve essere convergenza di tutti i soggetti.
DISGIUNTIVA : ciascuno può da solo decidere tutto.
COLLEGIALE : si decide a maggioranza in uno stesso luogo secondo una serie di regole di discussione collegiale.
Gli amministratori possono sostituire il metodo collegiale, non solo con l’amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, ma con manifestazioni della volontà che prescindono dalla discussione collegiale, e quindi manifestando la volontà attraverso la forma della consultazione per iscritto o consenso espresso per iscritto.
Dal punto di vista logico l’amministrazione congiuntiva, disgiuntiva e collegiale sono strutture della decisione amministrativa, mentre la distinzione tra metodo collegiale e consultazione per iscritto o consenso espresso per iscritto si parla di modalità di decisione.

CONSULTAZIONE PER ISCRITTO : prevede una possibilità di manifestare una pluralità di posizione rispetto ad una certa proposta. Da maggiori possibilità di risposta.
CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO : è una manifestazione secca (si o no) con riferimento ad una proposta. Non ha senso che venga manifestato una posizione di astensione, o si manifesta il consenso o si tace e non si manifesta niente. È un modo secco.
In entrambi i casi viene eliminata la dialettica tipica del metodo collegiale. Sono prese d’atti di carattere illusorio della formazione assembleare. Sono modalità di raccolta della volontà avendo ormai sfiducia della capacità di persuasione che la discussione rappresenta.
Per quanto riguarda il conflitto di interessi, c’è una disciplina diversa rispetto a quella delle spa, disciplinata dall’art.2475 ter.
Nella spa il legislatore prevede che occorre in trasparenza rilevare quali sono gli interessi anche non necessariamente in conflitto che un amministratore può avere in riferimento ad un’operazione. Qualunque tipo di interesse si abbia a favore o contro va rivelato.
Nella srl quello che conta è che l’atto sia deciso con la partecipazione determinata di un amministratore in conflitto di interesse e sia dannoso per la società. Non si parla di trasparenza. Questo perché ci si immagina che in realtà più piccole non c’è bisogno di chiedere la trasparenza, ma ormai ci si conosce e la situazione in conflitto può essere tollerata. Ciò che conta è che non vengano assunte decisioni in conflitto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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