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Finanziamenti effettuati nell’attività di direzione e coordinamento della società

Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento si applica l’art 2467. Se la capogruppo fa un finanziamento a favore di una società controllata quel finanziamento è postergato nel rimborso rispetto a tutti gli altri debiti che ha la controllata verso altri soggetti.
Se la società capogruppo ha fatto il finanziamento alla controllata, e questa gliel’ha rimborsato, se però poi la controllata fallisce entro un anno dal rimborso del finanziamento, allora la capogruppo dovrà restituire quanto ricevuto.

L’art.2497 quater è una norma che regola il recesso ai soci di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento in presenza di eventi che riguardano la capogruppo e che al tempo stesso determinano un cambiamento delle condizioni di rischio dell’investimento nelle controllate.
La prima fattispecie è l’ingresso o l’uscita di una società non quotata da un gruppo art.2497 quater lettera c: quando la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, quando non ha azioni quotate e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento, e non deve essere promossa un’offerta pubblica di acquisto (che se si verifica il socio ha già la possibilità di uscire dalla società aderendo all’opa) il socio soggetto ad attività di direzione e coordinamento può recedere.

La seconda fattispecie è quella di cui alla lettera a: quando la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che porta ad una modifica dell’oggetto sociale o una trasformazione che implica il mutamento dello scopo sociale, consentendo l’esercizio di attività che alterano in modo sensibile le condizioni economiche dell’investimento allora il socio può recedere.
La terza fattispecie è previsto dalla lettera b: il socio ha promosso un’azione di responsabilità ai sensi dell’art.2497, ha ottenuto una condanna esecutiva contro la capogruppo, allora in questo caso quel socio recedere dalla società per l’intera partecipazione. Mentre nei due casi previsti sopra può recedere anche parzialmente.
Se la capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento in conformità dei principi di corretta gestione fa un’attività pienamente legittima. Quindi questa norma ha un secondo significato che dice che se l’attività di direzione e coordinamento non arreca danno, quella attività è pienamente lecita.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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