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Responsabilità dei sindaci nel Collegio Sindacale

I sindaci possono violare i loro doveri in due contesti diversi:
- che competono solo a loro, nel qual caso la responsabilità a cui si espongono è una responsabilità che coinvolge solo loro;
- che espongono a responsabilità per non avere impedito o mitigato il danno che alla società è derivato per un comportamento scorretto da altri soggetti, come amministratori, azionisti di controllo, ecc.
Nel primo tipo di casi di responsabilità rientrano quelle situazioni nei quali i sindaci attestano fatti che non corrispondono alla verità, violano il segreto d’ufficio (visto che non gli si può opporre nessun segreto). Se il sindaco si serve di un collaboratore, il sindaco risponde delle sue operazioni, a meno che il sindaco non dimostra che né il terzo poteva evitare quell’operazione, né il sindaco avrebbe potuta evitarla.

I casi più importanti di responsabilità sono quelli in cui i sindaci non si accorgono o non si attivano sufficientemente per evitare danni alla società dovuti a irregolarità di amministratori o altri soggetti. Il fatto che il sindaco risponda solidalmente con gli amministratori, non significa che risponda per fatto altrui, ma risponde in collegamento con la colpa degli altri, ma per la colpa propria di non aver evitato la colpa di altri. Se il sindaco dimostra che qualunque cosa egli avesse fatto per impedire il danno, questo si sarebbe comunque verificato, il sindaco non risponde, perché se era impossibile oggettivamente, nonostante la massima diligenza, evitare il danno, il sindaco non avendo violato il suo obbligo di attivarsi al massimo, il sindaco non risponde. Quindi occorre che il danno sia in modo concorrente causato anche da mancata vigilanza da parte del sindaco.

Nel nostro sistema sono frequenti i casi in cui si è responsabili solidalmente per violazione di obblighi diversi:
- solidarietà tra coloro che devono svolgere la stessa prestazione;
- solidarietà tra coloro che hanno concorso con la violazione dei propri obblighi a creare un unico danno. Questo è il caso del sindaco che risponde con gli amministratori per loro irregolarità.
In passato si dubitava che tutte le azioni di responsabilità previste per gli amministratori, potevano essere fatte anche per i sindaci, perché non era richiamata la norma. Questi dubbi sono venuti meno. Quindi tutte le azioni di responsabilità previste contro amministratori e direttori generali, si possono effettuare anche contro i sindaci, a meno che questi non dimostrino di essere esenti da colpa.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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