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Distinzione dei fondi comuni


Il regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze 228/ 24 maggio 1999, distingue i fondi comuni in vari tipi a seconda di:
- oggetto investimento;
- categorie investitori cui è destinata l’offerta delle quote;
- modalità di partecipazione ai fondi, con riferimento alla frquenza di emissione/rimborso delle quote, eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni;
- eventuale durata minima/massima dei fondi in relazione alla natura degli investimenti;
- condizioni e modalità di effettuazione di acquisti e conferimenti dei beni in fase costitutiva e in fase successiva alla costituzione del fondo.

Nel regolamento sono individuate le categorie dei fondi comuni: aperti (armonizzati e non), chiusi, immobiliari, garantiti, riservati, speculativi. Quelli aperti riconoscono la possibilità del rimborso delle quote proprie in qualsiasi momento; questa libertà di uscita dei partecipanti comporta che il patrimonio del fondo debba essere investito esclusivamente in beni di facile smobilizzo (strumenti finanziari, depositi bancari di denaro); a seconda che siano conformi o meno alle direttive comunitarie, si distinguono in armonizzati e non. Quelli armonizzati godono in Europa del diritto al mutuo riconoscimento; i fondi armonizzati istituiti in Italia, previa comunicazione a BDI, possono essere offerti in altri Paesi UE, dopo aver comunicato alle autorità dello Stato membro ospitante l’intenzione di estendere la loro operatività, i fondi armonizzati europei possono essere offerti in Italia, previa comunicazione a CONSOB e BDI. I fondi aperti non armonizzati sono fondi il cui patrimonio può essere investito in strumenti finanziari quotati e non, e in depositi di denaro, non beneficiano del diritto al mutuo riconoscimento e per essere offerti in un Paese diverso da quello di origine devono ottenere espressa autorizzazione della competente autorità dello Stato membro ospitante. I fondi chiusi sono quelli in cui il diritto di ottenere il rimborso è riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; vi si ricorre quando oggetto dell’investimento sono beni di difficile smobilizzo (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari, ecc). Il legislatore riconosce ai piccoli risparmiatori una possibilità di disinvestimento anche fuori dai casi previsti dal regolamento del fondo: è stato previsto l’obbligo di quotazione delle quote del fondo in un mercato regolamentato con riguardo a fondi chiusi prevedenti un investimento minimo inferiore a 25000 euro. A seconda dell’oggetto, i fondi chiusi si distinguono in mobiliari e immobiliari. I fondi garantiti garantiscono ai partecipanti la restituzione del capitale investito o un rendimento minimo; possono assumere sia forma aperta che chiusa. I fondi a capitale protetto non danno garanzia di restituzione del capitale o di rendimento ma mirano a proteggere il capitale investito: nel caso di fondi garantiti il gestore è obbligato contrattualmente alla restituzione del capitale, nel caso di fondi a capitale protetto la restituzione del capitale è subordinata al buon esito della strategia gestionale di protezione scelta. I fondi riservati, la cui possibilità di sottoscrivere quote è riservata a investitori qualificati (individuati da dm 228 del 24-05-1999: soggetti operanti nel settore dell’intermediazione finanziaria, sia italiani che esteri, fondazioni bancarie, persone fisiche/giuridiche ed enti in possesso di una specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari) sono aperti o chiusi; la SGR in questo caso può adottare politiche di investimento più rischiose. Le quote dei fondi riservati non possono essere collocate o rivendute a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo. I fondi speculativi sono quelli in cui il patrimonio può essere investito anche in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, alcune cautele per l’elevata rischiosità: importo minimo della quota di partecipazione iniziale non inferiore a 500000 euro, numero massimo di partecipanti non superiore a 200 unità. 
Le SICAV sono spa a capitale variabile, che possono prestare solo il servizio di gestione collettiva e attività connesse e strumentali. E’ subordinata all’autorizzazione di BDI, sentita la CONSOB, non solo la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, ma anche la costituzione. Condizioni per ottenere l’autorizzazione:
1) forma spa;
2) sede legale e direzione generale società in Italia;
3) capitale sociale di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale da BDI (provvedimento 14-4- 05);
4) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
5) requisiti di onorabilità per i titolari di partecipazioni;
6) oggetto esclusivo nello statuto dell’investimento collettivo del risparmio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni;
7) atto costitutivo, statuto e programma concernente l’attività iniziale, nonché una relazione sulla struttura organizzativa.

Nella SICAV coincidono capitale e patrimonio netto perché da un lato sono emesse azioni (sottoscritte da investitori) e dall’altro azioni sono rimborsate; in questo modo gli investitori possono entrare e uscire in ogni momento e il capitale è continuamente variabile. I sottoscrittori delle azioni della SICAV sono investitori e soci della stessa: a differenza dei partecipanti a un fondo comune, acquisiscono la titolarità delle azioni e i conseguenti diritti (di voto, alla partecipazione ai risultati della gestione), le azioni rappresentative del capitale della SICAV possono essere, a scelta del sottoscrittore, nominative o al portatore, in questo secondo caso danno diritto a un solo voto a prescindere dal numero di azioni possedute. Una figura particolare sono le SICAV eterogestite, articolo 43 bis TUF: SICAV che designano sin dal momento della richiesta di autorizzazione a BDI, per la gestione del proprio patrimonio, una SGR o SGA, in questo caso la SICAV eterogestita è assimilabile alla SGR di promozione. Il patrimonio raccolto attraverso l’offerta al pubblico di azioni della SICAV costituisce un patrimonio autonomo; in maniera analoga costituisce un patrimonio autonomo ciascun comparto in cui è suddiviso il patrimonio della SICAV. Nelle SICAV multicomparto compresenza di tanti comparti che possono differenziarsi per costi e politiche di investimento, l’autonomia patrimoniale della SICAV e dei suoi comparti è assicurata dall’obbligo di affidare la custodia degli strumenti finanziari e disponibilità liquide a una banca depositaria. Le regole di comportamento nella gestione collettiva sono identiche per SGR e SICAV: devono operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti agli OICR e integrità del mercato; organizzarsi in modo da minimizzare il rischio di conflitti d’interesse; adeguare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli OICR; disporre di adeguate risorse organizzative e procedure per assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi. Tale regole generali di comportamento dettate dal TUF sono state specificate nel nuovo REGOLAMENTO INTERMEDIARI (delibera CONSOB 16190 del 29 ottobre 2007) e REGOLAMENTO CONGIUNTO BDI-CONSOB del 29 ottobre 2007: il grado di diligenza richiesta nella prestazione dei servizi non è quello comune del buon padre di famiglia, ma quello imposto dalla natura professionale dell’attività. Per assicurare trasparenza e correttezza dei comportamenti e salvaguardia diritti dei partecipanti, numerosi obblighi:
- devono acquisire una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, beni e altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito;
- misure organizzative adeguate per regolare il rapporto tra SGR promotore e SGR gestore e i rapporti coi soggetti terzi con cui entrino in contatto;
- definizione di una efficace politica di gestione dei conflitti d’interesse per ridurli al minimo e assicurare un equo trattamento degli OICR gestiti;
- per l’efficiente svolgimento dei servizi, devono adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile (best execution).

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