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OFFERTA FUORI SEDE E A DISTANZA


Esse costituiscono modalità tecniche del collocamento e accomunate dal fatto che il contatto tra intermediario e cliente non avviene presso la sede o le dipendenza del primo e nemmeno su iniziativa del cliente. In quella fuori sede il contatto col cliente avviene alla presenza fisica di un promotore finanziario incaricato dall’offerente, in quella a distanza attraverso la tecnica della comunicazione a distanza. Il libro V del regolamento Consob 16190/2007 è suddiviso in due parti, dedicate a offerta fuori sede e promozione/collocamento a distanza. Secondo l’articolo 30 TUF è offerta fuori sede la promozione e collocamento presso il pubblico rivolta a clienti al dettaglio di strumenti finanziari, servizi di investimento e altri prodotti finanziari, inclusi quelli emessi da banche e da imprese di assicurazione e limitatamente ai soggetti abilitati(banche, SIM, intermediari finanziari iscritti nell’elenco dell’articolo 107 TUB, Poste Italiane-Divisione servizi di bancoposta). L’attività si considera effettuata fuori sede se avviene fuori della sede principale e delle dipendenze:
1) del soggetto emittente gli strumenti o prodotti finanziari oggetto di offerta;
2) del soggetto proponente l’investimento in tali strumenti o prodotti;
3) del soggetto incaricato della loro promozione/collocamento.
Per dipendenza si intende una sede diversa dalla sede legale dell’intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento(art 2 regolamento intermediari 16190/2007).  La promozione va tenuta distinta dalla pubblicità, in quanto effettuata con tecniche di comunicazione diverse dalla seconda; siccome solo in caso di promozione trovano applicazione le discipline di offerta fuori sede e a distanza, la Consob tende ad allargare la nozione di promozione e a restringere quella di pubblicità alla pubblicità istituzionale( consistente in messaggi che limitano ad enunciare genericamente qualità/pregi di un intermediario e dei suoi servizi, senza entrare nel merito delle caratteristiche dei servizi). Promozione e collocamento devono rivolgersi ai clienti al dettaglio.
La disciplina in questione non si applica se l’offerta è limitata a una cerchia di soggetti preventivamente individuati o appartenenti tutti alla fascia di clienti professionali; il servizio di collocamento ha ad oggetto necessariamente strumenti finanziari, l’offerta fuori sede può avere per oggetto strumenti finanziari, servizi di investimento e altri prodotti finanziari e non è quindi inquadrabile nel servizio di collocamento. L’offerta fuori sede dei servizi di investimento da un intermediario non esige l’autorizzazione al servizio di collocamento. Nel caso dell’offerta fuori sede, è previsto un obbligo per i soggetti abilitati di avvalersi di promotori finanziari, persone fisiche esercitanti professionalmente l’offerta fuori sede come dipendenti, agenti o mandatari di un soggetto abilitato: la direttiva Mifid usa la figura generale dell’agente collegato, per il quale detta una disciplina in linea con la preesistente disciplina italiana del promotore finanziario.

Il promotore finanziario può:
1) promuovere strumenti finanziari, servizi di investimento e accessori e altri prodotti finanziari presso clienti e potenziali clienti al dettaglio;
2) collocare strumenti finanziari;
3) prestare consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto agli strumenti o servizi finanziari.
L’ordinamento italiano impone il vincolo legale di esclusiva, cioè la dipendenza del promotore da un solo intermediario, al fine di porlo sotto la piena e incondizionata responsabilità e soggezione dell’intermediario preponente(responsabilità oggettiva in solido di intermediario e promotore per i danni cagionati alla clientela). Questa responsabilità solidale è posta a tutela dell’investitore, la ratio della responsabilità oggettiva dell’intermediario è da rinvenire nel fatto che il promotore finanziario è inserito nella struttura organizzativa dell’intermediario e rientra nella sua sfera di controllo, la responsabilità dell’intermediario non si estende agli illeciti commessi dal promotore finanziario al di fuori dell’esercizio delle incombenze affidategli.
I promotori finanziari sono iscritti in un albo tenuto da un organismo avente personalità giuridica di diritto privato formato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei promotori finanziari, formato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei promotori finanziari ANASF e soggetti abilitati a offerta fuori sede ABI e ASSORETI, che opera sotto la vigilanza di Consob. L’accesso all’albo è subordinato al possesso di requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La professionalità può essere accertata con un esame che riconosciuta se il soggetto interessato ha esperienza di almeno triennale anche non consecutivi come addetto a un servizio di investimento presso un intermediario del mercato mobiliare o addetto al settore della commercializzazione dei prodotti finanziari per conto di una banca. Il promotore finanziario deve comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e rispettare i codici di autodisciplina , nonché i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che gli ha conferito l’incarico. Deve rispettare obblighi positivi di condotta e negativi, tra i primi obbligo di consegnare al cliente al dettaglio, al momento del primo contatto finalizzato alla stipulazione di contratti di investimento: ( articolo 108 comma 1 regolamento intermediari 16190/2007)
1) dichiarazione firmata dal soggetto abilitato per conto di cui opera contenente elementi identificativi di quest’ultimo, estremi dell’iscrizione all’albo, dati anagrafici del promotore e domicilio a cui il cliente può indirizzare la dichiarazione di recesso entro sette giorni;
2) copia di una comunicazione redatta conformemente allo schema Consob, del comportamento che deve tenere il promotore.

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