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Capacità e impresa



La capacità all’esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento del diciottesimo anno di età. Si perde in seguito ad interdizione o inabilitazione.
La capacità di agire è presupposto per l’acquisto della qualità di imprenditore.
Non costituiscono limitazioni della capacità di agire, ma semplice incompatibilità, i divieti di esercizio di impresa commerciale posti a carico di coloro che esercitano determinati uffici o professioni. Non preclude l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma espone solo a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento.
Non impedisce l’acquisto o il riacquisto della qualità di imprenditore commerciale l’inabilitazione temporanea all’esercizio di attività commerciale che consegue alla condanna per bancarotta o per ricorso abusivo al credito in caso di fallimento, anche se la trasgressione del divieto è penalmente sanzionata.

È possibile l’esercizio di attività di impresa per conto e nell’interesse di un incapace (minore o interdetto) o da parte di soggetti limitatamente capaci di agire (inabilitato e minore emancipato).
L’amministrazione del patrimonio degli incapaci è regolata in modo da garantirne la conservazione e l’integrità impedendo che lo stesso venga impiegato in operazioni aleatorie o di pura sorte. Il rappresentante legale del minore o dell’interdetto (genitori o tutore) è legittimato a compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo in caso di necessità o di utilità evidente, accertata dall’autorità giudiziaria con autorizzazione di regola concessa atto per atto. Principi sostanzialmente identici reggono il compimento di atti giuridici da parte dell’inabilitato o del minore emancipato.
Il legislatore considera perciò con sfavore l’impiego del patrimonio degli incapaci in attività commerciali e in tale prospettiva pone un divieto assoluto di inizio di impresa commerciale per il minore, l’interdetto e l’inabilitato. Salvo che per il minore emancipato, è pertanto consentita solo la continuazione dell’esercizio di una impresa commerciale preesistente, quando ciò sia utile per l’incapace e purchè la continuazione sia autorizzata dal tribunale.
L’autorizzazione del tribunale all’esercizio di impresa commerciale ha carattere generale e comporta un sensibile ampliamento dei poteri del rappresentante legale dell’incapace o del limitatamente capace.
In nessun caso è consentito l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse del minore. Quando questi acquista (per successione ereditaria o per donazione) una preesistente azienda commerciale, il rappresentante legale può essere autorizzato dal tribunale a continuare l’esercizio dell’impresa, sia pure con procedure e cautele diverse a seconda che il minore sia sottoposto a potestà familiare o a tutela.
Intervenuta l’autorizzazione definitiva, il genitore o il tutore è legittimato a compiere tutti gli atti che rientrano nell’esercizio dell’impresa, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione.
Per l’interdetto valgono regole identiche a quelle dettate per il minore sottoposto a tutela. E l’autorizzazione alla continuazione può riguardare anche l’impresa iniziata dallo stesso interdetto prima dell’interdizione.
L’inabilitato è un soggetto la cui capacità di agire è limitata agli atti di ordinaria amministrazione. È possibile solo la continuazione di un’impresa preesistente, non l’inizio ex novo.
Intervenuta l’autorizzazione alla continuazione, l’inabilitato eserciterà personalmente l’impresa, sia pure con l’assistenza del curatore e con il consenso di questi per gli atti di impresa che eccedono e con il consenso di questi per gli atti di impresa che eccedono l’ordinaria amministrazione, ovvero esulano dall’esercizio dell’impresa.
Il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuova impresa commerciale. Con l’autorizzazione il minore emancipato acquista la piena capacità di agire. Può esercitare l’impresa senza l’assistenza del curatore e può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione anche se estranei all’esercizio dell’impresa.
I provvedimenti autorizzativi del tribunale e i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese.
L’esercizio autorizzato dell’impresa determina l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale da parte dell’incapace.
L’incapace resta perciò esposto a tutte le conseguenze che derivano dalla titolarità di un’impresa commerciale, ivi compreso l’assoggettamento a fallimento in caso di insolvenza.
Al minore imprenditore non possono essere imputati reati da altri commessi e che egli non poteva impedire.

Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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