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Contratti personali



Contratti personali, ai fini dell’art. 2558, sono quei contratti nei quali l’identità e le qualità personali dell’imprenditore alienante sono state in concreto determinanti del consenso del terzo contraente (e non viceversa).

Per semplificare le formalità necessarie per rendere opponibile la cessione dei crediti aziendali ai terzi, la notifica al debitore ceduto o l’accettazione da parte di questi, richiesta dalla disciplina di diritto comune, è sostituita da una sorta di notifica collettiva: l’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese. Da tale momento la eventuale cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione. Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.
Questa disciplina è circoscritta alle imprese soggette a registrazione nella sezione ordinaria. Negli altri casi trova invece applicazione, sotto tutti i profili, la disciplina generale della cessione dei crediti.
Riguardo i debiti, è mantenuto fermo il principio generale per cui non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore. L’alienante non è liberato da tali debiti se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
È invece derogato, per le sole aziende commerciali, l’altro ed altrettanto generale principio secondo cui ciascuno risponde solo delle obbligazioni da lui assunte. È infatti previsto che nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
La responsabilità ex lege dell’acquirente sussiste però solo per i debiti aziendali che risultano dai libri contabili obbligatori.
Circa la sorte di tali crediti e di tali debiti nel rapporto fra alienante ed acquirente, i dati normativi non offrono alcun argomento decisivo in un senso o nell’altro.
Prevale cmq negli orientamenti più recenti, ed in modo più accentuato per i debiti, la tesi che crediti e debiti non passino automaticamente in testa all’acquirente, ma sia a tal fine necessaria una espressa pattuizione. In mancanza, l’acquirente riceverà il pagamento dei crediti anteriori come semplice legittimato a riscuotere per conto dell’alienante a sarà tenuto a trasferirgli quanto riscosso; nonché pagherà i debiti anteriori al trasferimento dell’azienda quale garante ex lege dell’alienante stesso e avrà diritto di rivalsa per l’intero nei confronti di questi.

L’azienda può formare oggetto di un diritto reale o personale di godimento. Può essere costituita in usufrutto o può essere concessa in affitto.
La costituzione in usufrutto comporta il riconoscimento intesta all’usufruttuario di particolari poteri-doveri.
Il potere-dovere di gestione dell’usufruttuario comporta che lo stesso non solo può godere dei beni aziendali, ma ha anche il potere di disporne nei limiti segnati dalle esigenze della gestione.
La disciplina prevista per l’usufrutto su applica anche all’affitto di azienda.
Si applicano ad entrambe le fattispecie gli artt. 2557 (divieto di concorrenza) e 2558 (successione nei contratti aziendali).

Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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