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Disciplina del silenzio assenso e silenzio inadempimento

Una delle conclusioni del procedimento amministrativo è il silenzio da parte delle amministrazioni: 

  1. Silenzio assenso, si ha quando in un procedimento ad istanza di parte, l'amministrazione scaduto il termine non si pronuncia e tale silenzio legittima l'inizio dell'attività. È previsto sempre il silenzio assenso tranne che nei casi in è applicabile la disciplina della D.I.A.
  2. Silenzio inadempimento,  in questo l'amministrazione non ha provveduto a pronunciarsi in merito ad una istanza di parte in tali casi il privato può ricorrere al giudice che può condannare l'amministrazione e obbligarla ad emanare un provvedimento
  3. Silenzio rigetto, opera quando per legge è disposto che il silenzio significhi rifiuto, non assume però alcun significato decisorio in quanto il terzo potrà ricorre in sede giurisdizionale come per il silenzio inadempimento.4. Disciplina della denuncia di inizio attività (D.I.A.), è un atto del privato con il quale dichiara all'amministrazione che entro 30gg inizierà la propria attività. Tale dichiarazione comporta da parte dell’amministrazione un accertamento della regolarità dell'attività e del rispetto delle norme. Passato il termine, il silenzio dell'amministrazione comporta l'avvio dell’attività, mentre se l'amministrazione trova della anomalie allora si pronuncia. La D.I.A. si differenzia dal silenzio assenso in quanto non è un provvedimento.

Tratto da DIRITTO DELLA NEGOZIAZIONE di Salvatore Busico
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