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Nullità e annullabilità

L'ordinamento prevede 2 conseguenze quando l'ordinamento non è conforme alle normative:
- Per violazione di norme attributive del potere il provvedimento è nullo.
- Per la violazione di norme di azione che sono applicative del potere il provvedimento è annullabile.
I casi di nullità sono diversi. La prima categoria di provvedimenti nulli  è quella strutturale, ovvero è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, un provvedimento può essere nullo quando vi è un cattivo esercizio del potere o per carenza del potere.
È sottoposto al regime dell'annullabilità l'atto emanato nel rispetto delle norme attributive del potere ma in difformità di quelle di azione, presentando vizi di legittimità: incompetenza, violazione della legge  ed eccesso di potere. Si ha incompetenza quando un'organo và oltre il proprio ambito di competenza (relativo però solo alle norme d'azione). Per violazione di legge si intende una qualsiasi altra norma di azione generale o astratta, che non attenga alla competenza. Per eccesso di potere è il risvolto patologico della discrezionalità. L'illegittimità che è causa di annullabilità può essere:
- Sopravvenuta se avviene successivamente all'emanazione di un provvedimento.
- Derivata quando l'atto annullato è presupposto di un'altro atto.
- Parziale, si riscontra allorchè solo una parte del contenuto sia illegittimo, così che solo la parte illegittima sarà annullata.
Per quanto riguarda i provvedimenti con vizi di merito, la legge 241/90 non prevede annullabilità in quanto attengono alla discrezionalità.

Tratto da DIRITTO DELLA NEGOZIAZIONE di Salvatore Busico
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