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Potere amministrativo e imperatività

Il potere A. indica una posizione soggettiva che la legge impone ad una determinata autorità amministrativa e nello stesso tempo impone di porre in essere determinati atti giuridici produttivi di determinati effetti al fine di curare interessi collettivi cui l'attività amministrativa è preposta. Gli atti giuridici e i relativi effetti sono tipici ovvero sono previsti dalla norma. Il potere non può essere esercitato per il soddisfacimento di interessi diversi da quelli per cui la cura è stata attribuitia a quella determinata autorità; in ciò consiste l'imperatività del potere amministrativo. Due appaiono le caratteristiche fondamentali del potere amministrativo: sul piano strutturale è determinato unilateralmente dall'autorità, sul piano funzionale il potere si caratterizza per la cura dell'interesse pubblico.

Tratto da DIRITTO DELLA NEGOZIAZIONE di Salvatore Busico
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