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Disciplina delle partecipazioni reciproche


Il TUF stabilisce che in caso di partecipazioni reciproche eccedenti i limiti precedentemente indicati del 2% e 10%, la società che ha superato successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro 12 mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Inoltre se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo.
il TUF stabilisce che il limite del 2% è elevato al 5% a condizione che il superamento del 2% da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.
Il TUF infine prevede che se un soggetto detiene una partecipazione superiore al 2% del capitale in una società con azioni quotate, questo o il soggetto che la controlla possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllate dal primo. In caso di inosservanza il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Inoltre se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica ad entrambi, salvo loro diverso accordo.

Tratto da DIRITTO DELLE SOCIETÀ di Federica Scavino
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