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Costituzione delle società di capitali


Procedimento di costituzione:
* stipulazione dell’atto costitutivo (con atto pubblico)
* iscrizione del documento nel registro delle imprese
Solo a seguito dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese la società acquisisce la personalità giuridica.
La SPA e la SRL possono costituirsi anche per atto unilaterale.
L’atto costitutivo pone le regole di organizzazione dell’attività sociale mentre lo statuto pone le norme relative al funzionamento della società.
La scelta del tipo di società può influire sia sulle modalità di stipulazione dell’atto costitutivo, sia sul contenuto dell’atto costitutivo, sia sulla individuazione delle condizioni per la costituzione della società.
Il codice prevede due diverse modalità di costituzione:
1) costituzione simultanea: la costituzione simultanea è quella generalmente adottata in cui l’atto costitutivo è stipulato ed il capitale sociale è integralmente sottoscritto.
2) costituzione per pubblica sottoscrizione: è prevista solo per le società azionarie. L’atto costitutivo e il capitale sociale possono essere sottoscritti da soggetti diversi rispetto a coloro che hanno assunto l’iniziativa della costituzione della società, in modo tale da consentire la raccolta del capitale presso il pubblico dei risparmiatori. Questo tipo di procedimento si divide in quattro fasi:
a) i promotori rendono pubblico il programma contenente i dati e le norme essenziali dell’atto costitutivo e dello statuto della costituenda società e recante le sottoscrizioni autenticate dei promotori medesimi
b) raccolta delle sottoscrizioni delle azioni presso il pubblico e versamento presso una banca del 25% dei conferimenti in denaro
c) l’assemblea dei sottoscrittori delibera poi a maggioranza
d) infine gli intervenuti in assemblea stipulano l’atto costitutivo anche in rappresentanza dei sottoscrittori assenti.
L’atto costitutivo deve contenere le seguenti indicazioni:
- il cognome e il nome o la denominazione, la date e il luogo di nascita o lo stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio e il numero delle azioni assegnate a ciascun socio. Nella SAPA deve risultare l’indicazione delle persone dei soci accomandatari.
- La denominazione della società che deve sempre contenere l’indicazione del tipo. Nella SAPA la denominazione sociale deve contenere l’indicazione del nome di almeno uno dei soci accomandatari
- Il comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie
- L’attività che costituisce l’oggetto sociale. L’oggetto sociale indica il tipo di attività economica che sarà svolta dalla società
- L’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato. La cifra del capitale sociale deve essere determinata nell’atto costitutivo in un ammontare non inferiore al capitale minimo individuato dalla legge per ciascun tipo, cioè in una misura non inferiore a 120.000€ nella SPA e nella SAPA e a 10.000€ nella SRL.
- Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione nella SPA e nella SAPA, ovvero la quota di partecipazione di ciascun socio nella SRL
- Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, nonché nella SRL i conferimenti di ciascun socio
- Il numero degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale, nonché la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto cui è demandato il controllo contabile
- L’importo globale delle spese per la costituzione a carico della società
- La durata della società

Le condizioni per la costituzione delle società di capitali sono:
1. l’integrale sottoscrizione del capitale sociale
2. il rispetto delle previsioni relative all’esecuzione dei conferimenti e alla stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti. Quindi sono necessari:
a) l’esecuzione parziale o integrale dei conferimenti
b) la stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
3. sussistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalla legge speciale per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
L’atto costitutivo di tutte le società di capitali deve essere stipulato per atto pubblico e deve essere redatto da un notaio. La mancata stipulazione del contratto in forma pubblica causa la nullità della società.
il controllo del notaio:
a) è un controllo di legalità e non di merito
b) si estende alla verifica della legalità formale del procedimento di costituzione
c) è un controllo di legalità sostanziale
L’iscrizione della società nel registro delle imprese deve avvenire entro 90 giorni dalla stipula dell’atto costitutivo. Per effetto dell’iscrizione nel registro delle imprese la società acquista personalità giuridica. L’efficacia dichiarativa della pubblicità si produce trascorsi 15 giorni dall’iscrizione, e nessuno potrà provare che non era a conoscenza della costituzione della società.
Nelle società azionarie l’organo amministrativo è tenuto a controllare, nel termine di 180 giorni dall’iscrizione, le valutazioni contenute nella relazione di stima dei conferimenti di beni in natura e dei crediti.
Se nell’esito della revisione della stima risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto rispetto al valore delle azioni liberate tramite il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale mediante annullamento delle azioni che risultano scoperte.
La legge considera acquisti pericolosi per la società:
* effettuati nei due anni dall’iscrizione della società medesima nel registro delle imprese
* per un corrispettivo non inferiore al decimo del capitale sociale
* in cui controparti della società siano i promotori, i fondatori, i soci o i componenti dell’organo amministrativo
* non conclusi a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società né su un mercato regolamentato o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.
L’acquisto pericoloso deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria.
Vige il divieto di emettere azioni prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese.
Le cause di nullità della società costituita sono:
* la mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico
* l’illiceità dell’oggetto sociale
* mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
Tutte le cause di nullità della società iscritta possono essere eliminate prima che intervenga la sentenza dichiarativa della nullità.

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