Skip to content

metodo assembleare


Il metodo assembleare è tuttavia imposto per alcune decisioni:
° le modificazioni dell’atto costitutivo
° l’approvazione di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci
° la determinazione dei provvedimenti da assumersi in presenza di perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo
° lo scioglimento anticipato della società
° la nomina e la revoca dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione
° la revoca dello stato di liquidazione
La legge riconosce a tutti i soci il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale sanzionando con la nullità le decisioni assunte in assenza assoluta d’informazione.
Il codice stabilisce che tutte le decisioni extra assembleari vadano assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
Anche nelle materie per le quali l’atto costitutivo prevede la consultazione o il consenso scritto, le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare quando lo richiedano tanti soci che rappresentano un terzo del capitale o uno o più amministratori.
Il codice per la SRL prevede una semplificazione del metodo assembleare.
All’atto costitutivo è rimessa la determinazione dei modi di convocazione. In mancanza di indicazioni la convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Anche le decisioni delle fasi di intervento, discussione e votazione sono rimesse allo statuto. La legge garantisce il diritto del socio a partecipare alle decisioni e a vedere il procedimento documentato dal verbale.
Il presidente ha il compito di verificare la regolarità della costituzione, di accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell’assemblea e di attestare i risultati della votazioni.
L’assemblea totalitaria si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l’intero capitale sociale, tutti gli amministratori siano presenti o informati della riunione.
Il quorum costitutivo prevede la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato in assemblea.
La legge richiede una maggioranza di almeno la metà del capitale sociale per le deliberazioni aventi ad oggetto modificazioni dell’atto costitutivo.
Per la modificazione delle clausole dell’atto costitutivo che prevedono l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili è necessario il consenso di tutti i soci.
Sono impugnabili entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel relativo libro sociale le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo. L’impugnativa può essere proposta dai soci, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale.
Per quanto riguarda la sostituzione delle decisioni invalide, la legge pone un termine non superiore a 180 giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea a eliminare la causa di invalidità.
Possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione. L’impugnazione va proposta entro 3 anni. Il termine si riduce a 180 giorni per le deliberazioni di aumento e di riduzione volontaria del capitale sociale.
Non è prevista l’impugnazione delle decisioni di approvazione del bilancio dopo che sia intervenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo e della limitazione della legittimazione ai soli soci che rappresentino il 5% del capitale.
La legge lascia una libertà di scelta pressoché assoluta in ordine alla configurazione del rapporto di amministrazione, all’individuazione delle persone alle quali l’amministrazione medesima è affidata e alla determinazione del metodo secondo il quale esse sono chiamate a operare.
Salvo diverse disposizioni l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa in sede assembleare. La nomina degli amministratori richiede l’iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla nomina.
La revoca degli amministratori può essere richiesta dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. La società ha comunque il diritto di porre termine anticipatamente al rapporto di amministrazione, in presenza di una giusta causa di revoca.
Il contratto sociale può prevedere un organo monocratico o una pluralità di amministratori. Riguardo alla pluralità di amministratori si può scegliere tra diverse alternative:
° un organo pluripersonale che delibera con metodo collegiale
° un organo pluripersonale che assume le decisioni gestorie senza riunirsi, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dagli amministratori
° una pluralità di amministratori che gestiscono disgiuntamente tra loro
° una pluralità di amministratori che operano in modo congiunto, di regola all’unanimità

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.