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Iscrizione nel registro delle imprese


La legge prevede l’iscrizione nel registro delle imprese di tutte le società di persone, anche se ci sono discipline diverse a seconda che si tratti di società commerciali o di società semplici.
Per quanto riguarda la SNC e la SAS, il contratto di società, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede sociale, su richiesta degli amministratori o del notaio, nel termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto. L’ufficio del registro delle imprese accerta i requisiti di regolarità formale e la sussistenza di altre condizioni imposte dalla legge.
Le società semplici sono invece tenute a iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, senza che sia richiesto alcun requisito di forma del contratto.
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo di iscrizione devono essere indicati la sede della società,l’ufficio del registro delle imprese  presso il quale è iscritta e il numero d’iscrizione.
L’iscrizione di SNC e SAS ha valore di pubblicità legale con efficacia dichiarativa e si crea una presunzione assoluta di conoscenza da parte dei terzi.
L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese assume il valore di mera pubblicità notizia.
Se SNC e SAS non si iscrivono diventano società irregolari e si applicano le norme dettate per la società semplice, relativamente ai creditori sociali e dei creditori particolari dei soci.
Se il contratto sociale è invalido e l’attività non è iniziata, i soci sono liberati immediatamente dall’obbligo di conferimento ed hanno diritto alla restituzione degli apporti già effettuati; se l’attività è iniziata l’invalidità produce gli effetti di una causa di scioglimento.
È prevista la possibilità di un atto modificativo del contratto sociale diretto a sanare il vizio di forma del conferimento, atto al quale devono intervenire tutti i soci.
La nullità o annullabilità della singola partecipazione comporta l’invalidità dell’intero contratto solo se essa è da reputarsi essenziale.
La nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto solo quando i soci non avrebbero concluso il contratto in assenza della clausola invalida e sempre che quest’ultima non venga sostituita di diritto da norme imperative.
Si parla di società occulta nel caso in cui il rapporto sociale sussistente tra le parti non venga manifestato all’esterno. Nei rapporti con i terzi opera un soggetto che agisce in nome proprio e per conto della società. Si parla invece di socio occulto di società palese quando resta segreta soltanto la partecipazione di un singolo socio e non l’esistenza della società.
La giurisprudenza riconosce alla società occulta pienezza di effetti, imputando ad essa la qualità di imprenditore e la responsabilità per le obbligazioni assunte nel suo interesse. Qualora si accerti, successivamente al fallimento di un imprenditore individuale, che questi era socio di una società occulta e che l’attività d’impresa era in realtà riferibile alla società medesima, dovrà essere dichiarato il fallimento della società occulta e dei suoi soci illimitatamente responsabili in via di estensione.
Costituiscono modificazioni del contratto sociale sia le modificazioni soggettive (mutamenti della compagine sociale), modificazioni oggettive (mutamenti relativi al contenuto del contratto).
Per modificare il contratto sociale la legge richiede il consenso unanime dei soci, per certe modifiche invece è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci.

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