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Le SNC e la SAS


Per le SNC e la SAS la prestazione d’opera deve essere indicata nell’atto costitutivo.
Il socio d’opera partecipa al rischio d’impresa e dunque la sua prestazione viene compensata attraverso la partecipazione ai guadagni della società nella misura determinata dal contratto sociale o nella misura fissata dal giudice secondo equità.
La disciplina della SNC introduce due norme dirette ad assicurare l’integrità e la funzione vincolistica del capitale sociale:
1. vieta la ripartizione tra i soci di utili che non siano stati realmente conseguiti; in presenza di perdite del capitale sociale non si potranno distribuire utili finché il capitale sociale non sia stato reintegrato ovvero ridotto in misura corrispondente alla perdita
2. detta una disciplina restrittiva delle operazioni di riduzione reale del capitale sociale, finalizzate al rimborso ai soci dei conferimenti prima della liquidazione della società, introducendo particolari cautele a favore dei creditor.
La natura della partecipazione sociale nella società di persone risente fortemente della rilevanza che la legge assegna alla persona del socio.

La partecipazione si acquista per effetto:
- dell’adesione al contrato sociale in sede di costituzione
- dell’adesione al contratto sociale in sede di un successivo aumento del capitale con nuovi conferimenti effettuati da terzi
- dell’acquisto inter vivos di una quota di partecipazione in una società già esistente
- della successione mortis causa nella quota di partecipazione di un socio defunto
Qualsiasi  persona fisica può aderire al contratto sociale; nel caso di soggetti totalmente o parzialmente privi di capacità d’agire serve l’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria.
È prevista la possibilità dell’acquisizione, da parte di una società di capitali, di partecipazioni in altra impresa comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni, limitandosi a riservare tale decisione all’assemblea e ad imporre una specifica informazione in merito a queste partecipazioni nella nota integrativa del bilancio.
Qualora tutti i soci illimitatamente responsabili di una SNC o di una SAS siano società di capitali, la società partecipata deve redigere il proprio bilancio secondo le norme a tal scopo previste per le SPA ed è tenuta all’obbligo di redigere e pubblicare il bilancio consolidato.
I soci hanno due categorie di diritti: diritti patrimoniali e diritti amministrativi.

Diritti patrimoniali:
- diritto agli utili e partecipazione alle perdite
- diritto alla liquidazione della propria quota, nel caso di scioglimento del rapporto limitatamente al singolo socio
- diritto alla quota di liquidazione, comprensiva del rimborso dei conferimenti e della quota di ripartizione dell’eventuale residuo, nel caso di scioglimento della società
Il diritto di percepire gli utili matura per effetto dell’approvazione del bilancio, che costituisce condizione sufficiente per legittimare ciascun socio a pretendere la distribuzione della sua parte di utile.

In mancanza di pattuizioni sui criteri di distribuzione degli utili si utilizzano quelli legali:
- le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti
- se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, tali parti si presumono uguali
- qualora manchi la determinazione contrattuale della parte spettante al socio d’opera, questa dovrà essere fissata dal giudice secondo equità
- se il contratto si limita a determinare la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite
I diritti amministrativi del socio attengono principalmente all’area della gestione sociale o del controllo diretto o indiretto sulla stessa.
Oltre al diritto di amministrare, che spetta a tutti i soci a responsabilità illimitata, il modello legale prevede altri diritti di natura amministrativa.

Diritti amministrativi:
- diritto di esprimere il proprio consenso nei casi in cui la legge rimette una decisione alla collettività dei soci
- diritti di controllo spettanti ai soci che non partecipano all’amministrazione
- diritto di aver comunicazione e di eventualmente contestare il bilancio di esercizio
- diritto di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti dei soci amministratori
- diritto di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell’amministratore
- diritto di recesso

Con l’acquisizione della partecipazione sociale il socio diventa anche destinatario di determinati obblighi, a cominciare dall’obbligo di collaborazione verso la società, il generale obbligo di correttezza e buona fede, l’obbligo del conferimento e l’obbligo di pagare i creditori sociali.
A questi obblighi per i soci di SNC e per i soci accomandatari di SAS si aggiunge l’obbligo di non esercitare, per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società e di non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, fatte salve le decisioni in materia di trasformazione, fusione e scissione.
Il potere di amministrazione è il potere di gestire la società nell’ambito dei doveri previsti dalla legge e dall’atto costitutivo, compiendo tutti gli atti o assumendo tutte le iniziative utili al conseguimento dell’oggetto sociale. Il potere di rappresentanza consiste nella legittimazione ad esprimere verso l’esterno la volontà sociale, impegnando la società nei suoi rapporti con i terzi.
Il potere di amministrazione può essere esercitato in forma disgiunta oppure congiunta.
Nell’amministrazione disgiuntiva ogni socio potrò autonomamente intraprendere qualunque atto di gestione che rientri nell’ambito dell’oggetto sociale, senza essere tenuto né ad informare anticipatamente gli altri soci, né a chiedere la loro preventiva approvazione. Gli altri soci amministratori possono opporsi all’operazione che un altro socio è in procinto di compiere, purché tale diritto sia esercitato prima che l’operazione venga realizzata. L’opposizione rimette ogni decisione sulla fondatezza dell’opposizione alla maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.

Il modello alternativo dell’amministrazione congiuntiva trova applicazione solo se selezionato dai soci con espressa previsione nel contratto sociale. Per il compimento di qualsiasi operazione sociale è necessario il consenso di tutti i soci amministratori; il singolo socio non potrà dunque esercitare individualmente il potere di gestione, salvo il caso in cui vi sia urgenza di assumere un’iniziativa per evitare una danno alla società.
La legge stabilisce una perfetta corrispondenza tra potere di amministrazione e potere di rappresentanza. Il potere di agire in nome e per conto della società a ciascun socio amministratore, che potrà esercitarlo disgiuntamente o congiuntamente con gli altri amministratori.
Il contratto sociale può riservare il potere di gestione solo ad alcuni soci.
Il socio amministratore diventa titolare di una serie di diritti, poteri, obblighi e responsabilità diversi da quelli che già gli spettano come socio.
Il socio amministratore può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell’oggetto sociale, senza essere tenuto a seguire le istruzioni dei soci o a ottemperare a particolari obblighi di consultazione nei loro confronti.
I soci amministratori sono in ogni caso esposti a responsabilità civile per i danni causati alla società a seguito del loro inadempimento. La responsabilità degli amministratori potrà essere fatta valere con un’azione diretta a reintegrare il patrimonio sociale attraverso una loro condanna al risarcimento dei danni.

La legge riconosce a ciascun socio non amministratore due tipi di poteri di controllo:
* il diritto di informazione immediata
* il diritto al rendiconto degli affari sociali
Il potere di amministrazione può essere attribuito anche a non soci, salvo che nel caso della SAS e della società tra avvocati dove tale possibilità è espressamente esclusa dalla legge.
Revoca dalla carica di amministratore:
* la revoca dell’amministratore nominato dal contratto sociale presuppone che ricorra una giusta causa; la revoca dovrà essere decisa all’unanimità
* la revoca dell’amministratore nominato con atto separato potrà avvenire secondo le norme del mandato e dunque anche senza giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’amministratore revocato.
I soci accomandatari hanno un trattamento identico a quello dei soci di una SNC e sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
I soci accomandanti sono invece obbligato solo al conferimento e rispondono nei confronti dei terzi limitatamente alla quota conferita ma vige una ferrea esclusione degli accomandanti dall’amministrazione della società, che è espressamente riservata agli accomandatari.
Gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in presenza di certe speciali condizioni.
I soci accomandanti concorrono alla nomina e alla revoca degli amministratori, anche quando vengono nominati con atto separato. Inoltre può essere consentito agli accomandanti:
- di trattare e concludere affari, sotto le direttive degli amministratori, in nome della società sulla base di una procura speciale per singoli affari
- di prestare la propria opera
- di dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni
compiere atti di ispezione e di sorveglianza
L’ingerenza dell’amministrazione, oltre ad esporre il socio accomandante al rischio di esclusione dalla società, determina la perdita del beneficio della responsabilità limitata e lo rende responsabile verso i terzi, solidalmente con gli accomandatari, per tutte le obbligazioni sociali. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui l’accomandante consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale.

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