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Le cause di scioglimento


Le cause di scioglimento comuni a tutte le società di persone sono:

- il decorso del termine
- il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
- volontà dei soci attraverso lo scioglimento anticipato
- sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se non ricostituita entro il termine di sei mesi
- ulteriori cause previste dal contratto
Le società con oggetto commerciale si sciolgono anche per effetto della dichiarazione di fallimento.
Quando c’è una causa di scioglimento si apre la liquidazione della società: continua la società, ma la sua attività non è più volta alla produzione di utili, bensì alla definizione dei rapporti giuridici che ad essa fanno capo mediante la realizzazione dell’attivo ed il pagamento dei creditori sociali.
In fase di liquidazione:
* i creditori particolari non possono più esigere la liquidazione della quota del socio debitore
* sorge il diritto dei soci alla quota di liquidazione
In attesa delle decisioni relative alla liquidazione ci sono alcuni divieti e obblighi a carico degli amministratori:
- devono provvedere all’iscrizione nel registro delle imprese dell’intervenuta causa di scioglimento e della nomina dei liquidatori
- restano in carica ma possono compiere soltanto gli atti urgenti
- devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali, presentare il rendiconto relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio e collaborare alla redazione dell’inventario.
I liquidatori sono revocabili per volontà di tutti i soci e dal tribunale, su richiesta di un socio.
In caso di insufficiente disponibilità di cassa, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti residui ancora dovuti, e occorrendo le ulteriori somme necessarie nei limiti della rispettiva responsabilità.
I liquidatori non possono procedere a ripartizioni neppure parziali in favore dei soci finché non sono stati pagati i creditori, o accantonate le somme necessarie a tale scopo.
Per le SNC e le SAS, al fine di procedere alla ripartizione, si prevede la redazione del bilancio finale e del piano di riparto, da comunicare a mezzo raccomandata ai soci, che possono impugnarli entro due mesi dalla comunicazione.
Per le SNC e le SAS regolari, dopo l’approvazione del bilancio finale, il liquidatore deve presentare la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese.
L’ufficio del registro delle imprese deve avviare la procedura di cancellazione ed estinzione delle società di persone in caso di:
- irreperibilità presso la sede legale
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- mancanza del codice fiscale
- mancanza della pluralità dei soci
- decorrenza del termine di durata

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