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Tre tipologie di conferimenti


Nelle società per azioni ci sono tre tipologie di conferimenti:
1. denaro: se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente il conferimento deve farsi in denaro
2. beni in natura
3. crediti
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera e di servizi.
Conferimento in denaro: se ci sono due o più soci, il versamento deve avvenire per un quarto al momento della stipulazione dell’atto costitutivo o della sottoscrizione delle nuove azioni in sede di aumento di capitale; i restanti tre quarti potranno essere richiesti successivamente dagli amministratori. Se l’azionista è unico, il conferimento deve avvenire per intero al momento dell’atto costitutivo o della sottoscrizione dell’aumento del capitale. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni. Il versamento del primo quarto da eseguire in sede di atto costitutivo dev’essere effettuato in un conto vincolato finché non sia avvenuta l’iscrizione della società nel registro delle imprese.
Per i conferimenti diversi dal denaro il conferimento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione, in modo da far conseguire immediatamente ed incondizionatamente la titolarità e la disponibilità del bene o del credito conferito.
Azioni con prestazioni accessorie: in aggiunta all’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può porre a carico dei soci l’esecuzione di prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Le azioni sono caratterizzate dalla spersonalizzazione della partecipazione rispetto al suo titolare e dalla standardizzazione rispetto a tutte le altre partecipazioni azionarie.
Tutte le partecipazioni azionarie sono caratterizzate da tre principi di carattere generale: indivisibilità, inscindibilità e uguaglianza.
Il valore contabile coincide con la frazione di patrimonio netto contabile rappresentata da ciascuna azione ed è pertanto pari alla somma del capitale e delle riserve diviso il numero delle azioni.
Il valore reale è il valore effettivo del patrimonio sociale diviso per il numero delle azioni.
Ci sono due tipologie di diritti sociali:
- quei diritti che spettano ad uno o più azionisti purché raggiungano una determinata percentuale del capitale sociale
- quei diritti che spettano a ciascun socio a prescindere dal numero di azioni possedute.
I diritti spettanti alle azioni possono essere diritti patrimoniali o amministrativi.
I diritti patrimoniali attengono alla remunerazione dell’investimento azionario durante la vita della società. Il primo diritto è quello all’utile e il secondo è il diritto a una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

I più importanti diritti amministrativi sono quelli che attengono al funzionamento dell’organo assembrare: diritto di voto, diritti di intervento, diritto di richiedere la convocazione dell’assemblea, di ottenerne il rinvio e di impugnare le deliberazioni assembleari invalide.
Un ulteriore gruppo di diritti amministrativi riguardano il rapporto dei soci con l’attività di gestione: diritto di denuncia al collegio sindacale, diritto di denuncia al tribunale, diritto di impugnare le deliberazioni consiliari lesive dei diritti dei soci e il diritto di esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Poi c’è il diritto di opposizione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale ed il diritto di recesso.
È prevista la possibilità di creare azioni speciali dotate di diritti diversi da quelle ordinarie, sia in sede di costituzione sia in successive modificazioni dell’atto costitutivo.
Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Azioni postergate: hanno il privilegio di subire la riduzione del capitale per perdite dopo le altre categorie di azioni.
Azioni correlate: sono fornite di diritti correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore
Azioni di risparmio: sono azioni senza diritto di voto emesse dalle società quotate
Azioni riscattabili: sono caratterizzate dal fatto di essere assoggettate al potere di riscatto, cioè di acquisto riservato alla società stessa o ai soci.
Azioni a favore dei dipendenti: l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai dipendenti attraverso un aumento gratuito del capitale sociale.
Azioni di godimento: attribuite ai possessori di azioni rimborsate in caso di riduzione del capitale, concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale. Le azioni di godimento non hanno diritto di voto nell’assemblea.
L’emissione dei titoli azionari viene annotata nel libro dei soci, nel quale dovranno essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.

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